Newsletter Ottobre 2019


Pubblichiamo la Newsletter di Ottobre dove sono inserite alcune novità fiscali recentemente introdotte.

 

La Newsletter è suddivisa in paragrafi per permettere di focalizzare l’attenzione in maggior modo sugli argomenti che si ritengono più attinenti alla propria attività, queste tematiche verranno affrontate in uno specifico incontro organizzato dallo Studio il giorno 28 Ottobre 2019 dalle 18,00, seguirà a breve l’invito dettagliato.

Entro il 31 ottobre primo invio dati fornitori per la vendita a distanza di beni tramite piattaforme digitali

Agenzia delle Entrate, Comunicato Stampa 20 settembre 2019

L’Agenzia delle Entrate, con Comunicato Stampa del 20 settembre 2019, ha reso noto che è attivo il canale telematico per il primo invio delle comunicazioni dei prodotti venduti in Italia attraverso piattaforme digitali.

I gestori dei marketplace devono trasmettere i dati dei fornitori entro il 31 ottobre 2019, secondo le modalità stabilite dal provvedimento n. 660061 del 31 luglio 2019.

Sono tenuti all’adempimento gli operatori, residenti e non residenti nel territorio dello Stato che, avvalendosi di piattaforme elettroniche, facilitano la vendita a distanza di beni importati o già presenti nella Ue.

In particolare, i soggetti obbligati alla comunicazione devono inviare trimestralmente all’Agenzia Entrate, per ciascun fornitore dei beni venduti tramite piattaforme e/o portali, i seguenti dati:

  • la denominazione o i dati anagrafici completi, incluso l’identificativo univoco utilizzato per effettuare le vendite, la residenza o il domicilio, il codice identificativo fiscale ove esistente, l’indirizzo di posta elettronica;
  • il numero totale delle unità vendute in Italia;
  • a scelta del soggetto passivo, per le unità vendute in Italia, l’ammontare totale dei prezzi di vendita o il prezzo medio di vendita, espressi in euro.

Detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio

Agenzia delle Entrate, Riposta ad istanza di interpello 16 settembre 2019, n. 383

Gli interventi di sostituzione, riparazione o rinnovamento degli infissi esterni nonché il rifacimento, riparazione e tinteggiatura esterna con opere correlate (impalcatura), in precedenza classificati come manutenzione straordinaria, e quindi sicuramente detraibili con la normativa vigente sul recupero del patrimonio edilizio, sono stati declassati ad opere di manutenzione ordinaria.

Con la Riposta n. 383 del 16 settembre 2019 l’Agenzia Entrate ha chiarito relativamente alla possibilità che queste opere, nonostante il declassamento, rimangano comunque fiscalmente detraibili.

Dopo aver precisato che gli interventi di sostituzione dei serramenti esterni con altri di diversa tipologia possono rientrare tra gli interventi di manutenzione straordinaria ammessi alla detrazione (art. 16-bis, comma 1, lettera b), del TUIR) l’Agenzia, in merito agli interventi di rifacimento, riparazione e tinteggiatura esterna con opere correlate, ha chiarito che se gli stessi sono necessari per completare l’intervento edilizio nel suo insieme e sono quindi direttamente correlati alla sostituzione dei serramenti esterni, le relative spese sono ammesse alla detrazione e concorrono, al pari di quelle sostenute per la sostituzione degli infissi, alla verifica del limite massimo ammesso alla detrazione stessa.

Questo in quanto, come ribadito nella circolare 13/E del 31 maggio 2019, gli interventi che autonomamente sarebbero considerati di manutenzione ordinaria sono “assorbiti” nella categoria superiore se necessari per completare l’intervento edilizio nel suo insieme.

Crisi d’impresa: la bozza dei primi “Indici di allerta” elaborati dal CNDCEC

È stato pubblicato il 14 febbraio 2019 in Gazzetta Ufficiale il DLgs 12 Gennaio 2019 n.14 recante il “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza’

Il nuovo codice impone all’imprenditore di dotarsi di strumenti adeguati alla tempestiva rilevazione dello stato di crisi e all’assunzione di idonee iniziative.

La rilevazione deve essere preventiva e coinvolge, con responsabilità solidale sia l’imprenditore che gli eventuali organi di controllo.

In tema di “indicatori” dello stato di crisi il codice individua precisi limiti all’art.15, comma 2, lettere a), b), c) e all’art. 24, comma 1, lettera a) e b):

INDICATORI DELLO STATO DI CRISI
Art. 15,

comma 2, lett. a)

Debito IVA scaduto e non versato, risultante dalla liquidazione periodica trimestrale, pari ad almeno il 30% del volume d’affari del medesimo periodo e non inferiore a euro 25.000 per volume d’affari risultante dalla dichiarazione IVA relativa all’anno precedente fino a 2.000.000 di euro, non inferiore a euro 50.000 per volume d’affari risultante dalla dichiarazione IVA relativa all’anno precedente fino a 10.000.000 di euro, non inferiore a euro 100.000, per volume d’affari risultante dalla dichiarazione IVA relativa all’anno precedente oltre 10.000.000 di euro.
Art. 15,

comma 2, lett. b)

Ritardo di oltre sei mesi nel versamento di contributi previdenziali di ammontare superiore alla metà di quelli dovuti nell’anno precedente e superiore alla soglia di euro 50.000.
Art. 15,

comma 2, lett. c)

Sommatoria dei crediti affidati all’agente della riscossione, autodichiarati o definitivamente accertati e scaduti da oltre novanta giorni superiore, per le imprese individuali a euro 500.000 e per le imprese collettive a euro 1.000.000.
Art. 24,

comma 1, lett. a)

Esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno sessanta giorni per un ammontare pari ad oltre la metà dell’ammontare complessivo mensile delle retribuzioni.
Art. 24,

comma 1, lett. b)

Esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno centoventi giorni per un ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti.

L’art. 13 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. n. 14/2019) prevede che costituiscano indicatori di crisi gli squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell’impresa e dell’attività imprenditoriale svolta dal debitore, tenuto conto della data di costituzione e di inizio dell’attività, rilevabili attraverso appositi indici che diano evidenza della sostenibilità dei debiti per almeno i sei mesi successivi e delle prospettive di continuità aziendale per l’esercizio in corso o, quando la durata residua dell’esercizio al momento della valutazione è inferiore a sei mesi, per i sei mesi successivi.

A questi fini, lo stesso articolo 13 specifica che sarà il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili che, tenuto conto delle migliori prassi nazionali ed internazionali, elaborerà con cadenza almeno triennale, in riferimento ad ogni tipologia di attività economica secondo le classificazioni ISTAT, gli indici significativi che, valutati unitariamente, faranno ragionevolmente presumere la sussistenza di uno stato di crisi dell’impresa.

Nei primi giorni di settembre, il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ha reso noto di aver messo a punto la bozza dei parametri che possono innescare la procedura di allerta.

Gli indici contenuti nella bozza sono costituiti da grandezze di natura quantitativa o da confronti tra di loro.

Il meccanismo messo a punto prevede allora una sequenza gerarchica che vede 7 parametri da considerare.

  1. La crisi è innanzitutto ipotizzabile quando il patrimonio netto diventa negativo per effetto di perdite di esercizio, anche cumulate e rappresenta causa di scioglimento della società di capitali. Indipendentemente dalla situazione finanziaria, questa circostanza rappresenta un pregiudizio alla continuità aziendale, fino a quando le perdite non sono state ripianate e il capitale sociale riportato almeno al limite legale. Il fatto che il patrimonio netto sia diventato negativo è superabile con una ricapitalizzazione; è quindi ammessa la prova contraria dell’assunzione di provvedimenti di ricostituzione del patrimonio al minimo legale.
  2. A fronte di un patrimonio netto positivo è però indice di crisi che trova applicazione per tutte le imprese la presenza di un Dscr (Debt service coverage ratio) a 6 mesi inferiore a 1. Il Dscr è calcolato come rapporto tra i flussi di cassa liberi previsti nei 6 mesi successivi che sono disponibili per il rimborso dei debiti previsti nello stesso arco temporale. Valori di questo indice superiori a 1, rendono evidente la capacità prospettica di sostenibilità dei debiti su un orizzonte di 6 mesi, valori inferiori a 1 la relativa incapacità.

Se il patrimonio netto è positivo e se il Dscr non è disponibile oppure è ritenuto non sufficientemente affidabile per la inadeguata qualità dei dati prognostici, proseguono i dottori commercialisti, si adottano 5 indici, con soglie diverse a seconda del settore di attività:

  1. indice di sostenibilità degli oneri finanziari, in termini di rapporto tra gli oneri finanziari e il fatturato;
  2. 2. indice di adeguatezza patrimoniale, in termini di rapporto tra patrimonio netto e debiti totali;
  3. indice di ritorno liquido dell’attivo, in termini di rapporto da cash flow e attivo;
  4. 4. indice di liquidità, in termini di rapporto tra attività a breve termine e passivo a breve termine;
  5. indice di indebitamento previdenziale e tributario, in termini di rapporto tra l’indebitamento previdenziale e tributario e l’attivo.

L’avvertenza è però quella di considerare significativo il superamento di tutti e cinque gli indici. La considerazione di uno solo infatti permetterebbe una visione assolutamente parziale e fuorviante.

Sono stati altresì stabiliti dei valori soglia di allerta in base al settore in cui opera l’azienda.

Transazioni da e verso il Regno Unito

In vista della Brexit al 30/10/2019, la Commissione UE ha diffuso la “Lista di controllo in vista della preparazione alla Brexit“, rivolta alle imprese UE che commerciano con il Regno Unito, che contiene i collegamenti a tutte le disposizioni e istruzioni finora emanate in materia.

Questa la situazione attuale:

  • in caso di fuoriuscita non negoziata (hard Brexit), il Regno Unito diventerebbe un Paese terzo/extra UE dal 01/11/2019;
  • in caso di accordo, invece, le regole UE sul mercato interno e l’unione doganale cesseranno l’applicazione dal 31/03/2020.

REGOLAMENTO UE 1912/2018 in vigore dal 01/01/2020

Si riporta per conoscenza il testo del regolamento.

“Si presume che i beni siano stati spediti o trasportati dal territorio di uno Stato membro verso una destinazione esterna al proprio territorio ma nella Comunità, in presenza di uno dei casi seguenti:

  1. a) il venditore certifica che i beni sono stati spediti o trasportati da lui o da un terzo per suo conto ed il veditore è in possesso di ALMENO DUE degli elementi di prova non contraddittori di cui al paragrafo 3, lettera a), rilasciati da due diverse parti indipendenti l’una dall’altra, dal venditore e dall’acquirente, o il venditore è in possesso di UNO qualsiasi dei singoli elementi di cui al paragrafo 3, lettera a), in combinazione con UNO qualsiasi dei singoli elementi di prova non contradditori di cui al paragrafo 3, lettera b), che confermano la spedizione o il trasporto rilasciati da due diverse parti indipendenti l’una dall’altra, dal venditore e dall’acquirente;
  2. b) il venditore è in possesso di:
  3. i) una dichiarazione scritta dall’acquirente che certifica che i beni sono stati trasportati o spediti dall’acquirente, o da un terzo per conto dello stesso acquirente, e che identifica lo Stato membro di destinazione dei beni; tale dichiarazione scritta indica la data di rilascio; il nome e l’indirizzo dell’acquirente; la quantità e la natura dei beni; la data e il luogo di arrivo dei beni; nel caso di cessione di mezzi di trasporto, il numero di identificazione del mezzo di trasporto; nonché l’identificazione della persona che accetta i beni per conto dell’acquirente; e
  4. ii) almeno due degli elementi di prova non contraddittori di cui al paragrafo 3, lettera a), rilasciati da due diverse parti e che siano indipendenti l’una dall’altra, dal venditore e dall’acquirente, o uno qualsiasi dei singoli elementi di cui al paragrafo 3, lettera a), in combinazione con uno qualsiasi dei singoli elementi di prova non contradditori di cui al paragrafo 3, lettera b), che confermano la spedizione o il trasporto, rilasciati da due parti indipendenti l’una dall’altra, dal venditore e dall’acquirente.

L’acquirente deve fornire al venditore la dichiarazione scritta di cui alla lettera b), punto i), entro il decimo giorno del mese successivo alla cessione.

L’acquirente deve fornire al venditore la dichiarazione scritta di cui alla lettera b), punto i), entro il decimo giorno del mese successivo alla cessione.

  1. Ai fini del paragrafo 1, sono accettati come elementi di prova della spedizione o del trasporto:
  2. a) i documenti relativi al trasporto o alla spedizione dei beni, ad esempio un documento o una lettera CMR riportante la firma, una polizza di carico, una fattura di trasporto aereo, oppure una fattura emessa dallo spedizioniere;
  3. b) i documenti seguenti:
  4. i) una polizza assicurativa relativa alla spedizione o al trasporto dei beni o i documenti bancari attestanti il pagamento per la spedizione o il trasporto dei beni;
  5. ii) documenti ufficiali rilasciati da una pubblica autorità, ad esempio da un notaio, che confermano l’arrivo dei beni nello Stato membro di destinazione;

iii) una ricevuta rilasciata da un depositario nello Stato membro di destinazione che confermi il deposito dei beni in tale Stato membro.».”

Fatturazione nei conforti della Pubblica Amministrazione: obbligo piattaforma NSO per il Servizio Sanitario Nazionale

A partire dal 1 ottobre 2019 il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha introdotto l’obbligo per le aziende del Servizio Sanitario Nazionale, e per chi effettua acquisti per conto di queste realtà, di gestire la ricezione dei flussi d’ordine in modalità elettronica, tramite la piattaforma NSO – Nodo Smistamento Ordini.

Questo significa che gli organismi pubblici del settore sanitario saranno tenuti a inviare gli ordini a fornitori solamente in modalità elettronica e tutti i fornitori di beni (dai farmaci, alle apparecchiature, alla cancelleria, ecc.) e servizi (dalle pulizie alla ristorazione) dovranno ricevere ed elaborare gli ordini solo in formato elettronico.

È importante sottolineare che la legge vieta, a partire da questa data, di servirsi dei precedenti canali di trasmissione dei documenti d’ordine e che le fatture relative agli ordini d’acquisto non potranno essere liquidate se non sarà rispettata la nuova procedura con il sistema gestionale del MEF.

L’Italia utilizzerà una piattaforma denominata NSO, simile allo SdI (Sistema di Interscambio), che avrà il compito di convalidare e smistare la trasmissione dei documenti.

I clienti interessati sono pregati di contattare lo Studio per ricevere informazioni in merito al servizio.

Fatturazione elettronica – termine del periodo transitorio

Dal 01.07.2019 l’emissione di una fattura elettronica (termine entro cui deve essere effettuato l’invio allo SDI) va effettuata entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione.

Fino al 30/09/2019 vi era una attenuazione delle sanzioni previste per tale irregolarità, dal 1/10/2019 le sanzioni applicabili (su cui calcolare l’eventuale ravvedimento operoso) operano come segue:

  • In generale: dal 90% all’80% dell’iva non documentata correttamente con un minimo di euro 500;
  • In caso di corretta liquidazione dell’iva sanzione fissa da euro 250 a euro 2.000.

Opzione per Ecobonus e Sismabonus

I contribuenti beneficiari delle detrazioni per gli interventi di riqualificazione energetica e di riduzione del rischio sismico possono optare per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi. L’opzione deve essere comunicata all’Agenzia delle Entrate, a pena d’inefficacia, nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia, entro il 28.02 dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese che danno diritto alle detrazioni. La comunicazione può essere presentata anche agli uffici dell’Agenzia delle Entrate, utilizzando l’apposito modulo. Lo sconto è pari alla detrazione spettante per gli interventi effettuati, in base alle spese sostenute entro il 31.12 del periodo d’imposta di riferimento. L’importo della detrazione spettante è calcolato tenendo conto delle spese complessivamente sostenute nel periodo d’imposta, comprensive dell’importo non corrisposto al fornitore per effetto dello sconto praticato. La risoluzione 5.08.2019, n. 74/E precisa che può essere utilizzato il codice tributo “6890” per effettuare la compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta corrispondente alle detrazioni spettanti per interventi di riqualificazione energetica (Ecobonus) effettuati sulle singole unità immobiliari.

Denuncia fiscale per vendita di prodotti alcolici

Il decreto Crescita ha reintrodotto l’obbligo di denuncia fiscale per la vendita dei prodotti alcolici, che era stato soppresso dalla L. 124/2017 a decorrere dal 29.08.2017. Sono sottoposti all’obbligo di denuncia anche quegli operatori che medio tempore, ovvero dal 29.08.2017 al 29.06.2019, hanno avviato l’attività senza essere tenuti all’osservanza del predetto vincolo. In tale direzione, gli esercenti rientranti nella descritta fattispecie procederanno a consolidare la loro posizione presentando all’Ufficio delle dogane territorialmente competente, entro il 31.12.2019, la denuncia di attivazione di esercizio di vendita per quanto attiene alla disciplina dell’accisa. Analogamente dovranno comportarsi quegli esercenti che avendo effettuato la comunicazione preventiva al SUAP in data anteriore al 29.08.2017 non abbiano completato il procedimento tributario di rilascio della licenza per l’intervenuta soppressione dell’obbligo di denuncia. Diversamente, gli operatori in esercizio antecedentemente all’entrata in vigore della legge n. 124/2017 ed in possesso della licenza fiscale di cui all’art. 63, c. 2, lett. e) del D.Lgs. n. 504/1995 non sono tenuti ad alcun ulteriore adempimento, in forza della piena efficacia della licenza in precedenza rilasciata. Le attività di vendita di prodotti alcolici che avvengono nel corso di sagre, fiere, mostre ed eventi similari a carattere temporaneo e di breve durata, atteso il limitato periodo di svolgimento di tali manifestazioni, permangono non soggette all’obbligo di denuncia fiscale.

Corrispettivi telematici

Ricordiamo che dal 01 Gennaio 2020 l’obbligo di invio dei corrispettivi telematici all’Agenzia delle Entrate tramite registratore telematico o altre modalità sarà introdotto ed esteso per tutti i contribuenti che si avvalgono ad oggi del registratore di cassa per l’emissione degli scontrini fiscali o che utilizzano le ricevute fiscali.

Durante l’incontro organizzato presso lo Studio Farina lunedì 28 Ottobre 2019 approfondiremo questa tematica.