Newsletter 1-2024


A seguito dell’incontro organizzato lo scorso 12 Gennaio, riportiamo una prima sintesi non esaustiva di alcune novità fiscali introdotte e discusse durante la serata. Siamo a disposizione per qualsiasi chiarimento e per i dovuti approfondimenti.

 

Tassazione fringe benefits – Per il solo anno 2024 non concorreranno a formare il reddito di lavoro dipendente entro il limite complessivo di 1.000 euro, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento:
• delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale;
• delle spese per l’affitto della prima casa;
• degli interessi sul mutuo relativo alla prima casa.

Il limite di cui sopra è elevato a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati, a carico dei predetti lavoratori.

 

Cessione immobili superbonus – A decorrere dal 1° gennaio 2024, la cessione di immobili sui quali sono stati effettuati interventi agevolati con il 110%, se non sono trascorsi più di 10 anni dalla conclusione dei lavori, genera una plusvalenza imponibile ai fini delle imposte sui redditi sulla quale si potrà applicare l’IRPEF o l’imposta sostitutiva del 26%. In particolare:
• se i lavori sono conclusi da non più di 5 anni rispetto alla data di cessione e si è usufruito dello sconto in fattura o cessione del credito nei costi da detrarre, ai fini del calcolo della plusvalenza, non si terrà conto delle spese oggetto di cessione del credito o sconto in fattura;
• se i lavori sono conclusi da più di 5 anni rispetto alla data di cessione e si è usufruito dello sconto in fattura o cessione del credito nei costi da detrarre, ai fini del calcolo della plusvalenza, si terrà conto del 50% delle spese oggetto di cessione del credito o sconto in fattura rivalutate in base alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
Sono esclusi dalla tassazione gli immobili acquisiti per successione e quelli adibiti ad abitazione principale del cedente per la maggior parte del periodo antecedente la cessione.

 


Rideterminazione valore delle partecipazioni e dei terreni – È estesa la possibilità di rideterminare il valore di acquisto delle partecipazioni non negoziate, dei terreni e delle partecipazioni negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, posseduti alla data del 1° gennaio 2024. L’imposta sostitutiva è pari al 16%.

 

Adeguamento delle rimanenze di magazzino – Le imprese che non adottano i Principi contabili internazionali potranno, relativamente al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023, adeguare le esistenze iniziali dei beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa, delle materie prime e sussidiarie, dei semilavorati e degli altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione.
L’adeguamento potrà essere effettuato mediante l’eliminazione delle esistenze iniziali di quantità o valori superiori a quelli effettivi, nonché mediante l’iscrizione delle esistenze iniziali in precedenza omesse. L’adeguamento è condizionato al pagamento di una imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dell’imposta sul reddito delle società (IRES) e dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) pari al 18% nonché, in caso di eliminazione di valori, dell’IVA.

 


Locazioni brevi – Si è modificato il regime di tassazione previsto per i contratti di locazione breve, ossia i contratti di locazione di immobili a uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, stipulati da persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa.
In particolare, è previsto:
• un incremento dal 21% al 26% dell’aliquota di imposta a “cedolare secca” applicabile ai contratti di locazione breve stipulati da persone fisiche, in caso di destinazione alla locazione breve di più di un appartamento per ciascun periodo d’imposta;
• che la ritenuta venga operata a titolo di acconto per i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero che gestiscono portali telematici, qualora incassino o intervengano nel pagamento dei canoni relativi ai contratti in questione.

 

Ritenuta sui bonifici – Dal 1° marzo 2024 è elevata dall’8% all’11% la ritenuta d’acconto d’imposta sul reddito dovuta dai beneficiari all’atto dell’accredito dei bonifici disposti da contribuenti che intendono beneficiare di detrazioni d’imposta per bonus edilizi.

 

Riduzione canone RAI – È ridotto da 90 a 70 euro l’ammontare del canone di abbonamento alla televisione per uso privato, dovuto per l’anno 2024.

 

IVA prodotti infanzia e igiene femminile – Viene meno l’aliquota agevolata al 5%, che torna quindi al 10%, prevista per:

• prodotti assorbenti e tamponi per la protezione dell’igiene femminile;
• latte, in polvere o liquido;
• nonché alcuni prodotti per l’alimentazione di lattanti e primi infanti.

 


Compesazione crediti in F24: La Manovra 2024 (L. 30 dicembre 2023 n. 213) mira a rendere più restrittivo il regime delle compensazioni di crediti in F24.
Nel dettaglio sono state apportate le seguenti modifiche:
1. Divieto di compensazione con carichi di ruolo o accertamenti esecutivi scaduti, di importo complessivo superiore a 100.000 euro (dal 01 Luglio 2024)
2. Obbligo di utilizzare i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate per presentare i modelli F24 contenenti compensazioni orizzontali (dal 01 Luglio 2024)
3.Per la compensazione dei crediti INPS e INAIL novità dal 01 Luglio 2024 si è in attesa dei decreti attuativi
4. Divieto di compensazione, in caso di provvedimento dell’Agenzia delle Entrate di cessazione della partita IVA

 

Estensione del modello di dichiarazione dei redditi semplificato (mod. 730)
• A decorrere dal 2024 i soggetti titolari dei redditi di lavoro dipendente e assimilati che presentano il modello 730, anche in presenza di un sostituto di imposta tenuto a effettuare il conguaglio, possono chiedere direttamente all’Agenzia delle Entrate il rimborso che scaturisce dalla dichiarazione dei redditi, ovvero effettuare il pagamento di quanto dovuto.
• Se dalla dichiarazione presentata emerge un debito, il versamento deve essere effettuato entro il 30.06 (art. 17 Dpr 435/2001).

 

Fatturazione elettronica operatori sanitari: Il D.L. n. 215/2023, c.d. decreto Milleproroghe, ha disposto la proroga per tutto il 2024 del divieto di emissione di fatture elettroniche per gli operatori sanitari.
Pertanto anche nel 2024 le fatture per prestazioni sanitarie erogate nei confronti di persone fisiche dovranno essere emesse in formato cartaceo.

 

Niente esonero Irpef per gli agricoltori nel 2024: La Legge di bilancio 2024 non ha più riproposto l’estensione dell’esonero dal pagamento dell’IRPEF per coltivatori diretti ed IAP. A partire dal periodo d’imposta 2024 si tornerà alla normale gestione tributaria di coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali (IAP). Pertanto i redditi fondiari derivanti dal reddito agrario e dal reddito dominicale dei terreni condotti torneranno a concorrere alla determinazione della base imponibile.

 

Nuove aliquote Irpef: Per effetto della riforma fiscale, le aliquote IRPEF da 4 diventano 3 (per il solo anno 2024), in attesa dell’avvento della flat tax. La revisione dell’IRPEF dettata dal D.Lgs. n. 216/2023 risulta propizia per i contribuenti con reddito compreso tra 15.001 e 28.000 euro, al quale si applicherà nel 2024 l’aliquota del 23%, in luogo del 25%, con un risparmio massimo di 260 euro.