Newsletter Marzo 2024


Buongiorno, riportiamo alcune novità recentemente introdotte nonché alcune informazioni di carattere generale da voler considerare.

CONSULTAZIONE CASELLA PEC: ricordiamo che ogni ditta DEVE obbligatoriamente dotarsi di propria casella pec (Posta Elettronica Certificata). Attraverso essa è possibile inviare messaggi e comunicazioni con valore legale equiparato alle raccomandate A/R.
La propria pec è comunicata obbligatoriamente in Camera di commercio o agli Ordini professionali.

Tale casella DEVE essere consultata con assiduità in quanto è un canale utilizzato da molteplici enti (Agenzia delle entrate – Inps – Inail – Comuni ecc.) che possono inoltrare comunicazioni soggette ad obblighi di risposta o adempimenti da eseguirsi entro una tempistica molto stringente (esempio ricezione di preavviso telematico – multe – sanzioni).

FATTURE RICEVUTE DA SOGGETTI STRANIERI: ricordiamo di volerci inoltrare con la massima tempestività le fatture ricevute da soggetti stranieri che riguardino acquisti di beni o prestazioni di servizi.
Tali soggetti stranieri NON sono obbligati alla fatturazione elettronica, pertanto, emettono una fattura “cartacea” reperibile talvolta sui portali sui quali si è ultimato l’acquisto, che però dovrà essere registrata, integrata e mandata allo Sdi tramite una procedura ad hoc prevista dal 1 Luglio 2022.
Disattendere tale normativa è soggetta a sanzioni.

ROTTAMAZIONE QUATER: il decreto Mille proroghe pubblicato in G.U. il 28/2/2024 n 49 ha previsto un’ulteriore proroga per il versamento delle prime due rate della Rottamazione Quater. Il mancato, insufficiente o tardivo versamento delle rate da corrispondere nell’anno 2023, nonché della rata in scadenza il 28.02.2024, non determina l’inefficacia della definizione agevolata purchè il debitore effettui l’integrale versamento di tali rate ENTRO il termine del 15.03.2024.

ESENZIONE IRPEF REDDITI DOMINICALI E AGRARI: Per gli anni 2024 e 2025 i redditi dominicali e agrari dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, diversi dalle società che hanno esercitato l’opzione di cui all’art. 1, c. 1093 L. 296/2006 (società agricole di persone che hanno optato per la tassazione dei redditi su base catastale), concorrono, considerati congiuntamente, alla formazione del reddito complessivo nelle seguenti percentuali:
a) fino a 10.000 euro, imponibile Imposte 0%;
b) oltre 10.000 euro e fino a 15.000 euro, imponibile imposte 50%;
c) oltre 15.000 euro, imponibile imposte 100%.

REGISTRATORE TELEMATICO PERIODO DI INATTIVITA’ SUPERIORE A 12 GIORNI:
L’Agenzia delle Entrate con provv. n. 15493/2023 ha previsto l’obbligatorietà per i nuovi registratori telematici approvati dopo il 30/06/2023 di dotarsi di una funzione che permetta di comunicare che il registratore telematico è “fuori servizio” quanto l’attività è sospesa/chiusa per un periodo maggiore di 12 giorni (esempio: chiusura stagionale, ferie maggiori a 12 giorni, ecc.)
Viene inoltre caldamente consigliato di adeguare anche i registratori già in uso al 30/6/2023 a tale funzione.
Preghiamo pertanto, se già non l’avessero fatto di loro iniziativa, di voler contattare i vostri tecnici RT per verificare la presenza o meno di tale funzione nel vostro RT e/o valutare i costi per l’adeguamento richiesto.
In via residuale viene prevista la possibilità di eseguire questa funzione all’interno del portale Agenzia Entrate – sezione Fatture e corrispettivi accedendo con spid/cns o delegare un intermediario.
Il nostro Studio è abilitato a tale funzione, chiediamo pertanto di voler tempestivamente comunicare tale incarico.

BONUS BARRIERE ARCHITETTONICHE TUTTE LE NOVITA’:
Il D.L. n. 212/2023 (c.d. “Decreto bonus edilizi”) ha modificato il regime del c.d. “bonus barriere architettoniche” ex art. 119-ter , D.L. n. 34/2020, introdotto dal 2022 dalla Legge di bilancio 2022 e prorogato con la Legge di bilancio 2023.
La detrazione Irpef/Ires del 75% è relativa a spese sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2025 a fronte di lavori finalizzati all’eliminazione/abbattimento di barriere architettoniche.

NOVITA‘ – Il D.L. n. 212/2023 interviene:

a. limitando l’ambito dei lavori ammessi al beneficio fiscale;
b. introducendo l’obbligo di asseverazione dei requisiti da parte di un tecnico abilitato;
c. riformulando la possibilità di optare per lo sconto in fattura/cessione del credito;
d. prevedendo l’obbligo di pagamento tramite bonifico “parlante”.
L’ art. 3, comma 1 , del D.L. n. 212/2023 dispone che, a partire dalle spese “sostenute” dal 30 dicembre 2023, alla detrazione del 75% concorrono le sole spese aventi ad oggetto: scale; rampe; installazione di ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici. I requisiti previsti dal D.M. n. 236/1989 devono risultare da asseverazione rilasciata da un tecnico abilitato.

Il D.L. n. 212/2023 (comma 2 e comma 3, art. 3 ) stabilisce che, a decorrere dal 30 dicembre 2023 non è più ammessa l’opzione per lo sconto in fattura/cessione del credito per le spese ammesse al bonus barriere architettoniche, fatta eccezione:

– per le spese sostenute per interventi su parti comuni di condomini “a prevalente destinazione abitativa” (che hanno più del 50% della superficie sopra terra destinata ad uso abitativo privato (C.M. n. 71/E/2000 ).

– da persone fisiche in relazione a interventi su edifici unifamiliari/unità abitative in edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti e con accesso autonomo dall’esterno, a condizione che: il contribuente sia titolare di diritto di proprietà/diritto reale di godimento sull’unità immobiliare (usufrutto/nuda proprietà, diritto di abitazione, ecc.); la stessa unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale; il contribuente abbia un “reddito di riferimento” non superiore a €. 15.000, o nel nucleo familiare sia presente una persona con disabilità.

L’opzione rimane ammessa anche per gli interventi:

– non in edilizia libera, se prima del 30 dicembre 2023 risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo;

– in edilizia libera, se prima del 30 dicembre 2023 siano già iniziati i lavori o sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo.

Bonifico parlante – Per spese sostenute dal 30 dicembre 2023, ai fini del beneficio fiscale, il pagamento deve essere effettuato con le modalità previste per le spese di ripristino del patrimonio immobiliare ex art. 16-bis, TUIR. Si tratta di un bonifico (bancario o postale) c.d. “parlante”, dal quale risultino:

causale di versamento (ossia la normativa di riferimento);
codice fiscale del beneficiario della detrazione;
dati fiscali dell’impresa/fornitore.