Newsletter Aprile 2019


Pubblichiamo la Newsletter dove sono inserite alcune novità fiscali recentemente introdotte ed un focus speciale sulla deducibilità delle erogazioni liberali effettuate a favore degli Enti del Terzo settore.

La newsletter è suddivisa in paragrafi per permettere di focalizzare l’attenzione in maggior modo sugli argomenti che si ritengono più attinenti alla propria attività.

Dichiarazione dei redditi 2019 – Deduzioni e detrazioni per erogazioni liberai a favore di enti no profit

Si riepilogano le disposizioni fiscali a favore delle persone fisiche / imprese relativamente alle Erogazioni liberali in denaro verso ENTI NO PROFIT

EROGAZIONI LIBERALI EFFETTUATE DA PERSONE FISICHE

* A partire dall’anno d’imposta 2018 le liberalità in denaro o in natura erogate a favore di ONLUS, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale sono DEDUCIBILI dal reddito complessivo netto del soggetto erogatore nel limite del 10 per cento del reddito complessivo dichiarato.

Qualora la deduzione sia di ammontare superiore al reddito complessivo dichiarato, diminuito di tutte le deduzioni, l’eccedenza può essere computata in aumento dell’importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi d’imposta successivi, ma non oltre il quarto, fino a concorrenza del suo ammontare.

IN ALTERNATIVA

* DETRAZIONE pari al 30% per le erogazioni liberali in denaro a favore di ONLUS e associazioni di promozione sociale, per un importo complessivo, in ciascun periodo d’imposta, non superiore a 30.000 euro

* DETRAZIONE pari al 19% per erogazioni liberali verso società ed associazioni sportive dilettantistiche (per un importo non superiore a euro 1.500)

* DETRAZIONE pari al 19% per contributi associativi (fino a euro 1.300) alle società di mutuo soccorso che operano esclusivamente nei settori di cui all’art. 1 Legge 15/04/1886, n.3818.

EROGAZIONI LIBERALI EFFETTUATE DA PERSONE GIURIDICHE

E’ riconosciuta alle imprese una DEDUZIONE senza limiti assoluti e con il solo tetto del 10% del reddito complessivo dichiarato. Inoltre, è previsto che se, in virtù di altre agevolazioni, il reddito non fosse sufficiente a consentire la deduzione di tutta l’erogazione, la parte di cui non si è fruito possa essere portata in avanti per le successive quattro annualità.

Seguiranno a breve ulteriori comunicazioni e approfondimenti sugli Enti del Terzo Settore.

Al via dal 1° marzo gli incentivi per l’acquisto di veicoli ecologici e l’ecotassa

Dal 1° marzo scorso è possibile accedere agli incentivi, previsti dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019), per l’acquisto di veicoli elettrici e non inquinanti.

In particolare:

  • per chi acquista, anche in leasing, un veicolo non inquinante di categoria M1 nuovo di fabbrica, dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021, con prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice inferiore a 50mila euro (Iva esclusa) è previsto un contributo compreso tra i 1.500 e i 6mila euro, differenziato sulla base di due fasce di emissioni di CO2 e della circostanza per cui l’acquisto avvenga o meno alla contestuale consegna per la rottamazione di un veicolo della medesima categoria omologato alle classi Euro 1, Euro 2, Euro 3 o Euro 4;
  • per chi acquista motoveicoli elettrici o ibridi nuovi, nel corso del 2019, con contestuale rottamazione del vecchio mezzo appartenente alle categorie Euro 0, Euro 1 o Euro 2, è previsto un contributo del 30% del prezzo di acquisto, nel limite massimo di 3mila euro.

È inoltre prevista una detrazione fiscale del 50%, su un ammontare massimo di 3 mila euro, per le spese di acquisto e/o installazione di colonnine destinate alla ricarica di veicoli elettrici.

La citata legge di Bilancio 2019 ha introdotto anche misure disincentivanti l’acquisto di autoveicoli con alte emissioni di CO2. In particolare, dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021, si applica un’imposta (ecotassa) parametrata alla quantità dei grammi di CO2 emessi per chilometro, a carico di chi acquista (anche in leasing) e immatricola in Italia un veicolo nuovo di categoria M1 con emissioni di CO2 superiori a 160 CO2 g/km.

I primi chiarimenti sugli incentivi e sulla nuova ecotassa sono stati forniti dall’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 32/E del 28 febbraio 2019.

Il credito d’imposta per i nuovi registratori di cassa

L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 33 del 1° marzo 2019, ha istituito il codice tributo 6899 per utilizzare in compensazione il credito d’imposta per l’acquisto o l’adattamento dei registratori di cassa.

Dal 1° gennaio 2020, ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. n. 127 del 5 agosto 2015, i commercianti al minuto avranno l’obbligo di memorizzare e trasmettere telematicamente all’Agenzia Entrate i dati dei corrispettivi giornalieri. L’obbligo è anticipato al 1° luglio 2019 per gli esercenti con un volume d’affari superiore a 400.000 euro.

Per l’acquisto o l’adattamento dei misuratori fiscali necessari per far fronte a tale novità, per gli esercizi 2019 e 2020, è riconosciuto un contributo pari al 50% della spesa sostenuta, fino ad un massimo di 250 euro in caso di acquisto e 50 euro in caso di adattamento.

Il contributo è riconosciuto come credito d’imposta utilizzabile in compensazione a partire dalla prima liquidazione periodica IVA successiva al mese in cui è stata registrata la fattura d’acquisto.

Si ricorda che le modalità per il riconoscimento del credito d’imposta sono state definite dall’Agenzia delle Entrate con il Provvedimento n. 49842 del 28 febbraio 2019. 

Obbligo di dichiarare nella nota integrativa al Bilancio i contributi pubblici ricevuti.

La Legge 124/2017 per il mercato e la concorrenza ai commi 125/127 prevede, a decorrere dall’anno 2018, un obbligo di pubblicità relativo ai contributi pubblici ricevuti da una stessa Pubblica Amministrazione se essi siano liquidati nell’anno in misura uguale o superiore ai 10.000 euro lordi.

Soggetti tenuti all’osservanza dell’obbligo

  1. Associazioni, Fondazioni, Onlus;
  2. Imprese tenute al deposito del bilancio d’esercizio(società di capitale, consorzi, cooperative e consorzi di cooperative che esercitino attività d’impresa);

Oggetto” dell’obbligo di pubblicazione

La norma specifica che vanno pubblicati:

  1. Sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti, vantaggi economici di qualsiasi genere ricevuti da PP.AA., Enti Pubblici Economici, società in controllo pubblico diretto o indiretto, società a partecipazione pubblica, purchè di valore complessivo, per ciascun soggetto erogatore, uguale o maggiore di 10.000 euro al lordo d’imposta nell’anno solare. La norma parla di contributi “ricevuti”, ovvero “incassati” nell’esercizio.

Come si adempie all’obbligo previsto

  1. Associazioni, Fondazioni, Onlus:con pubblicazione sul proprio sito o portaleentro il 28/2 di ogni anno, delle informazioni sugli aiuti ricevuti di valore uguale o maggiore di 10.000 euro, evidenziando: Ente erogatore, somma erogata, motivo della erogazione, riferimento alla L. 124/2017;
  2. Imprese che depositano il bilancio d’esercizio al Registro Imprese:
  • con pubblicazione nella Nota Integrativa al bilancio dei dati inerenti gli aiuti pubblici ricevuti (liquidati) nell’esercizio da uno dei soggetti indicati e di valore uguale o maggiore di 10.000 euro, specificando: Ente erogatore, somma erogata, motivo della erogazione, riferimento alla L. 124/2017,

oppure

  • dichiarando in Nota Integrativa che gli aiuti ricevuti dalla Pubblica Amministrazione e di valore uguale o maggiore di 10.000 euro sono già inseriti nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato(R.N.A.) aggiornato dalle stesse PP.AA. eroganti.

Sanzioni per mancato adempimento

  1. Associazioni, Fondazioni, Onlus:non sono previste dalla norma sanzioni a loro carico;
  2. Imprese che depositano il bilancio d’esercizio al Registro Imprese:la revoca, con restituzione, del contributo ricevuto da parte della Amministrazione erogante.

La nuova tassazione dei dividendi

Con la legge n. 205/2017 è stato modificato il regime di tassazione dei dividendi con la previsione, per i soggetti Irpef non imprenditori, di una ritenuta a titolo d’imposta del 26% a prescindere dal fatto che detengano partecipazioni qualificate o non qualificate.

Per i soggetti Irpef non imprenditori che possiedono partecipazioni qualificate, è tuttavia prevista una disciplina transitoria applicabile agli utili prodotti sino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017 e la cui distribuzione risulti deliberata in una data compresa tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2022.

A tali utili si applica la disciplina previgente (disciplinata dagli art. 47 del TUIR e dai decreti ministeriali 2 aprile 2008 e 26 maggio 2017), la quale prevede che i dividendi non siano assoggettati ad alcuna ritenuta ma siano assoggettati ad Irpef (in capo alle persone fisiche che li percepiscono) con imponibile pari:

  • al 40% se l’utile si è formato fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2007;
  • al 49,72% se l’utile si è formato dopo l’esercizio in corso al 31 dicembre 2007 e fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2016;
  • al 58,14% se l’utile si è formato dopo l’esercizio in corso al 31 dicembre 2016.

Nuovo Codice della crisi d’impresa: nomina dell’organo di controllo o del revisore nelle Srl

Entrerà in vigore tra 18 mesi (il 15 agosto 2020) il nuovo Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza – approvato con il D.Lgs. 12 gennaio 2019 n. 14, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 14 febbraio scorso – ma prevede anche una serie di effetti anticipati.

Il Codice ha l’obiettivo di riformare in modo organico la disciplina delle procedure concorsuali, con due principali finalità: consentire una diagnosi precoce dello stato di difficoltà delle imprese e salvaguardare la capacità imprenditoriale di coloro che vanno incontro a un fallimento di impresa dovuto a particolari contingenze.

Una delle principali novità riguarda la nomina dell’organo di controllo o del revisore nelle società a responsabilità limitata, che diventa obbligatoria quando la società:

  • sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
  • controlli una società obbligata alla revisione legale dei conti;
  • abbia superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti:
  1. totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 2 milioni di euro;
  2. ricavi delle vendite e delle prestazioni: 2 milioni di euro;
  3. dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 10 unità.

L’obbligo cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non sia stato superato alcuno dei limiti indicati.

Queste nuove norme (modifiche all’art. 2477 del codice civile) entreranno in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (e quindi dal 16 marzo 2019), ma “le società a responsabilità limitata e le società cooperative costituite alla data di entrata in vigore del presente articolo, quando ricorrono i requisiti di cui al comma 1, devono provvedere a nominare gli organi di controllo o il revisore e, se necessario, ad uniformare l’atto costitutivo e lo statuto alle disposizioni di cui al predetto comma entro nove mesi dalla predetta data ovvero il 15 Dicembre 2019.

L’indicazione della targa del veicolo nella fattura elettronica

Già con la Circolare n. 8/E del 30 aprile 2018 l’Agenzia delle Entrate aveva precisato che tra gli elementi obbligatori della fattura elettronica, con specifico riferimento ai carburanti, non figura la targa o altro estremo identificativo del veicolo al quale sono destinati (casa costruttrice, modello, ecc.), come invece era previsto per la “scheda carburante”. La Circolare sottolineava però l’opportunità che tali informazioni, pur se puramente facoltative, potessero essere inserite nei documenti “per le opportune finalità, come ad esempio quale ausilio per la tracciabilità della spesa e per la riconducibilità della stessa ad un determinato veicolo, in primis ai fini della relativa deducibilità”.

In tal senso l’indicazione della targa può essere fornita utilizzando il campo “MezzoTrasporto” del file della fattura elettronica.

Per i soggetti passivi IVA che utilizzano più di un veicolo riteniamo che l’indicazione della targa in fattura sia l’unica possibilità per poter ricondurre il costo ad un determinato veicolo e quindi procedere alla detrazione dell’IVA ed alla deducibilità del costo secondo le corrette modalità.

Agevolazioni su ristrutturazioni, risparmio energetico e mobili: le Guide aggiornate 2019

Agenzia delle Entrate, Guide “Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali”, “Bonus mobili ed elettrodomestici”, “Le agevolazioni fiscali per il risparmio energetico

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato le versioni aggiornate delle guide “Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali”, “Bonus mobili ed elettrodomestici” e “Le agevolazioni fiscali per il risparmio energetico”.

Ecobonus e bonus casa, pronti i siti Enea per la comunicazione dei dati 2019

Enea, Comunicato Stampa 11 marzo 2019

Sono operativi i siti Enea per la trasmissione dei dati per gli interventi di risparmio energetico, con fine lavori nel 2019, che possono beneficiare dell’ecobonus e/o del bonus casa. Entrambi i siti sono raggiungibili all’indirizzo detrazionifiscali.enea.it.

La comunicazione deve essere inviata con riferimento:

  • agli interventi che fruiscono delle detrazioni fiscali per riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente (ai sensi della legge n. 296/2006) con incentivi del 50%, 65%, 70%, 75%, 80% e 85% (https://ecobonus2019.enea.it);
  • agli interventi di risparmio energetico e utilizzo di fonti rinnovabili (ex art.16 bis del D.P.R. n. 917/1986) che accedono alle detrazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie (https://bonuscasa2019.enea.it).

Ricorda inoltre l’Enea che per gli interventi di ristrutturazione che non comportano risparmio energetico, non è necessaria alcuna comunicazione.

Per entrambi gli interventi il termine per la trasmissione dei dati all’Enea è di 90 giorni dalla data di fine lavori (data del collaudo). Tuttavia, poiché il sito per la trasmissione dei dati è operativo dall’11 marzo 2019, l’Enea ha precisato che per gli interventi la cui data di fine lavori è compresa tra l’1 gennaio 2019 e l’11 marzo 2019, il termine di 90 giorni decorre dall’11 marzo.

I termini per la trasmissione della comunicazione sono quindi i seguenti:

Data ultimazione lavori Termine ultimo comunicazione all’Enea
Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018 1° aprile 2019
Dal 1° gennaio 2019 all’11 marzo 2019 10 giugno 2019 (in quanto il 9 giugno cade di domenica)
Dal 12 marzo 2019 90 giorni dalla data di ultimazione lavori