Newsletter 2020


Pubblichiamo la Newsletter di Gennaio dove sono inserite alcune novità fiscali recentemente introdotte.

La seguente per informare in modo sintetico di alcune delle novità introdotte dalla Legge Finanziaria 2020, rimaniamo a disposizione in Studio per eventuali approfondimenti, specificando che alcune normative introdotte con decorrenza 1° Gennaio 2020 attendono ulteriori decreti attuativi e/o chiarimenti.

Tali argomenti verranno illustrati dettagliatamente durante l’incontro presso il nostro Studio che si terrà nel mese di Febbraio (seguirà locandina).

PRESENTAZIONE MOD. F24 CONTENENTI CREDITI D’IMPOSTA UTILIZZATI IN COMPENSAZIONE

L’art. 3, commi da 1 a 3, del decreto fiscale collegato (D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157), ha introdotto importanti novità in relazione alle modalità e alle procedure da seguire per la presentazione dei modelli F24 che contengono crediti d’imposta utilizzati in compensazione:

  1. il comma 1ha esteso ai crediti utilizzati in compensazione tramite modello F24 per importi superiori a 5.000 euro annui, relativi alle imposte sui redditi e all’IRAP (comprese le addizionali e le imposte sostitutive), l’obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione da cui emerge il credito; obbligo che in precedenza era previsto solo per l’utilizzo in compensazione dei crediti IVA;
  2. il comma 2ha ampliato il novero delle compensazioni di crediti d’imposta che devono essere effettuate presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia Entrate (Fisco on line o Entratel). In particolare dovrà essere obbligatoriamente adottata tale modalità di presentazione del modello F24 anche per:
  • l’utilizzo in compensazione dei crediti maturati in qualità di sostituti d’imposta;
  • per le compensazioni effettuate dai soggetti non titolari di partita IVA.

Visto il riferimento ai “crediti maturati in qualità di sostituto d’imposta”, aggiunto espressamente al citato art. 37, comma 49-bis, del D.L. n. 223 del 2006, l’obbligo di utilizzare i servizi telematici dell’Agenzia Entrate sussiste anche per la presentazione dei modelli F24 che espongono la compensazione dei crediti tipici dei sostituti d’imposta, finalizzati, ad esempio, al recupero delle eccedenze di versamento delle ritenute, del “bonus 80 euro” e dei rimborsi da assistenza fiscale erogati ai dipendenti e pensionati

COMPENSAZIONI REGOLE STRINGENTI DAL 2020

Il decreto fiscale collegato alla manovra – D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 – ha introdotto, con riferimento ai crediti maturati a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, nuovi vincoli alla compensazione, sia in ordine alle tempistiche di utilizzo dei crediti, che con riferimento alle modalità di presentazione dei modelli F24.

A partire dal 1° gennaio 2020, quindi, se i crediti si riferiscono al 2019, sarà possibile compensare liberamente al massimo 5.000 euro, mentre per la parte eventualmente eccedente si dovrà attendere la possibilità di presentare telematicamente il dichiarativo.

Per quanto riguarda i crediti ancora non usufruiti e maturati nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2018, valgono le regole pregresse. La compensazione potrà pertanto proseguire, sino ad esaurimento, e solo l’eventuale eccedenza non compensata e rigenerata quale credito 2019 dovrà sottostare alla preventiva presentazione del dichiarativo.

Di conseguenza, per potere compensare crediti maturati nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019 relativi ai tributi sotto menzionati, per un importo superiore a 5.000 euro, sarà necessario preliminarmente presentare telematicamente il dichiarativo dal quale tali crediti emergono, provvisto di visto di conformità.

Con riferimento alla compensazione orizzontale dei crediti, per un importo annuale superiore a 5.000 euro per ciascun tributo, già da tempo vige in materia IVA l’obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione annuale (o dell’istanza di rimborso trimestrale modello TR); solo successivamente alla presentazione della dichiarazione/comunicazione, provvista di visto di conformità nei casi di obbligo, è possibile compensare somme eccedenti 5.000 euro.

In materia di crediti diversi da quelli IVA, invece, sino alle modifiche introdotte dal D.L. n. 124/2019, cioè per i crediti maturati sino al 31 dicembre 2018, i crediti relativi alle dirette ed all’IRAP erano utilizzabili sin dal primo giorno dell’esercizio successivo a quello di maturazione, senza limitazioni e senza obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione, fatto salvo il fatto che – laddove l’utilizzo avvenisse per un importo superiore a 5.000 euro – la relativa dichiarazione, presentata post utilizzi, dovesse essere provvista di visto di conformità nei casi di obbligo.

Il D.L. n. 124/2019 estende, con riferimento ai crediti maturati nell’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2019, i medesimi vincoli, già previsti in materia di crediti IVA, anche a:
crediti relativi ad imposte dirette (IRPEF, IRES, ecc.);
– crediti relativi ad addizionali ed imposte sostitutive delle dirette;
– crediti IRAP.

Come già previsto in materia IVA, a partire dal momento in cui il dichiarativo viene presentato, sarà necessario attendere ulteriori 10 giorni per potere procedere alla presentazione dei modelli F24 che utilizzano crediti oltre la soglia di 5.000 euro.

Ai contribuenti che cessano l’attività con chiusura della partita iva gli eventuali crediti tributari residui andranno chiesti SOLAMENTE a rimborso essendone preclusa la compensazione.

DAL 1° GENNAIO 2020 NUOVI OBBLIGHI PER LE RITENUTE NEGLI APPALTI

A decorrere dal 1° gennaio 2020, l’art. 4 del D.L. n. 124/2019, convertito in legge n. 157/2019, ha previsto nuovi obblighi in materia di ritenute fiscali e compensazioni a committenti e appaltatori.
In particolare, il committente che affida il compimento di una o più opere o di uno o più servizi:

  • di importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro a un’impresa,
  • tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente,
  • con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente,

è tenuto a richiedere alle imprese appaltatrici/subappaltatrici/affidatarie copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute fiscali per i lavoratori dipendenti e assimilati direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera e del servizio.
Le imprese appaltatrici/affidatarie/subappaltatrici dovranno effettuare i versamenti delle ritenute con F24 specifico per singolo committente, senza poter effettuare compensazioni con propri crediti fiscali.

Seguirà dettagliata informativa specifica in quanto la norma è lacunosa.

ESTEROMETRO

La presentazione dell’esterometro diventa a cadenza trimestrale.

La presentazione mensile ha comportato fino a oggi un eccessivo aggravio per le imprese, senza alcun apparente vantaggio per l’Amministrazione finanziaria.

DICHIARAZIONI DI INTENTO CON NUOVE REGOLE OPERATIVE DAL 2020

Vengono definiti “esportatori abituali” i contribuenti che nell’anno precedente o nei 12 mesi precedenti hanno effettuato esportazioni e/o operazioni assimilate per un ammontare superiore al 10% del proprio volume d’affari: dal 1° gennaio 2020, quindi, i soggetti passivi Iva che operano con l’estero potranno acquistare beni e/o servizi senza l’applicazione dell’Iva nel limite di un importo (cosiddetto “plafond”) corrispondente al totale delle esportazioni e/o operazioni assimilate registrate nel 2019 o nei 12 mesi precedenti. 

Abolito l’obbligo di consegna della dichiarazione d’intento

Dal 1° gennaio 2020, è eliminato l’obbligo ex art. 1 comma 1, lett. c) del D.L. n. 746 del 1983 di consegnare al proprio fornitore la dichiarazione d’intento e la ricevuta di presentazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate.

Senza particolari forme, rimane comunque ferma la necessità per l’esportatore abituale di rendere noto al proprio fornitore / prestatore la volontà di effettuare acquisti senza applicazione dell’Iva, comunicando gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento contenuti nella ricevuta telematica dall’Agenzia delle Entrate, che dovranno obbligatoriamente essere indicati nel corpo della fattura. Su questo ultimo punto, sarà opportuno verificare se il provvedimento attuativo dell’Agenzia delle Entrate prevederà al riguardo disposizioni specifiche.

Abolito l’obbligo di numerazione e annotazione delle dichiarazioni d’intento

Una ulteriore e significativa semplificazione concerne l’abolizione dell’obbligo, sia per gli esportatori abituali che per i rispettivi fornitori di numerare progressivamente le dichiarazioni d’intento nonché di annotarle in appositi registri e conservarle ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. 633/72.

Viene previsto che in capo al cedente / prestatore che effettuano cessioni o prestazioni senza aver prima riscontrato telematicamente l’avvenuta presentazione della dichiarazione all’Agenzia delle Entrate, si applica una sanzione amministrativa dal 100 al 200% dell’imposta.

UTILIZZO DEL CONTANTE e OBBLIGO DEL POS

Prevista una serie di novità legate all’uso del contante e della moneta elettronica. Vengono previsti:

  • l’abbassamento, dal 1° luglio 2020, del limite dei contanti da 3.000 a 2.000 euro;
  • dal 1° gennaio 2022, un ulteriore abbassamento a 1.000 euro;
  • l’introduzione, a partire dal 1° gennaio 2020, di specifiche sanzioni, in caso di mancata accettazione di pagamento tramite POS.

Viene introdotto, parallelamente a tali adempimenti, un nuovo credito d’imposta, a decorrere dal 1° luglio 2020, a favore di tutte le imprese (anche non al dettaglio) e professionisti, con ricavi/compensi nell’anno precedente non superiori a euro 400.000, pari al 30 per cento delle commissioni addebitate sugli incassi tramite POS, per qualsiasi operazione resa nei confronti di consumatori finali.

LOTTERIA DEGLI SCONTRINI

A decorrere dal 01.07.2020 i contribuenti, persone fisiche maggiorenni residenti nel territorio dello stato, che effettuano acquisti di beni o servizi, fuori dall’esercizio di attività d’impresa, arte o professione, presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi, possono partecipare all’estrazione a sorte di premi attribuiti nel quadro di una lotteria nazionale. Per partecipare all’estrazione è necessario che i contribuenti, al momento dell’acquisto, comunichino all’esercente il proprio codice lotteria, individuato dall’Agenzia delle Dogane d’intesa con l’Agenzia delle Entrate, nel caso in cui l’esercente al momento dell’acquisto si rifiuti di acquisire il codice lotteria, il consumatore può segnalare tale circostanza nella sezione dedicata del portale Lotteria del sito Internet dell’Agenzia delle Entrate

MISURE PREMIALI PER FAVORIRE L’UTILIZZO DI STRUMENTI DI PAGAMENTO ELETTRONICI

Introdotte alcune misure premiali per favorire l’utilizzo di strumenti di pagamento elettronici.
Per favorire la tracciabilità delle transazioni e contrastare l’evasione fiscale, viene incentivato il ricorso al circuito di pagamento elettronico (bancomat, carte di credito), garantendo un rimborso in denaro a chi utilizza questi strumenti. Lo stanziamento per i rimborsi è di tre miliardi di euro per gli anni 2021 e 2022. È rinviato a un successivo provvedimento, che dovrebbe essere adottato entro il 30 aprile 2020, con decreto emesso dal Direttore dell’Agenzia delle entrate, il compito di indicare le condizioni e le modalità attuative del riconoscimento del rimborso.

CONTRIBUTO PER L’ACQUISTO DEI DISPOSITIVI DI ALLRME ANTIABBANDONO

Prevista la possibilità di agevolare anche nella forma di contributi, l’acquisto di dispositivi di allarme volti a prevenire l’abbandono dei bambini nei veicoli. Il contributo istituito ammonta a 30 euro per ciascun dispositivo di allarme acquistato, inoltre è previsto un differimento dei termini di applicazione delle sanzioni, che verranno comminate solo a decorrere dal 6 marzo 2020.

BONUS “CASA”e BONUS FACCIATE

Prevista una proroga fino al 31 Dicembre 2020 del “pacchetto delle agevolazioni per l’edilizia” ovvero:

  • ecobonus del 50-65% per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici;
  • detrazione del 50% per le ristrutturazioni con tetto di 96.000 euro per singola unità immobiliare;
  • bonus 50% per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici efficienti con un limite di spesa pari a 10.000 euro limitatamente agli interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati dal 01.01.2019;
  • bonus verde la detrazione irpef del 36 per cento su una spesa di 5.000 euro per la realizzazione di coperture a verde, giardini pensili, recinzioni e impianti di irrigazione.

Introdotta la nuova detrazione Irpef del 90% senza limite di spesa massimo, il cosidetto “bonus facciate”, per interventi edilizi anche di manutenzione ordinaria finalizzati al recupero delle facciate esterne degli edifici residenziali ubicati in zona A e B (centro storico e prima perferia) ai sensi del D.M. 2 aprile 1968 n.1444.

ABROGAZIONE DELLO SCONTO IN FATTURA

Lo sconto resta in vita solo per:
• gli “interventi di ristrutturazione importante di primo livello”,
• le parti comuni degli edifici condominiali,
• con un importo pari o superiore a 200.000 euro.
La ristrutturazione di primo livello è un tipo di intervento che:
• oltre a interessare l’involucro edilizio con un’incidenza superiore al 50 per cento della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio,
• deve comprendere anche la ristrutturazione dell’impianto termico.

Dal 1° gennaio 2020, per la grande maggioranza dei lavori non sarà più possibile ottenere dal proprio fornitore l’anticipo, al momento dell’acquisto, dell’esatto importo del bonus fiscale collegato a quell’investimento. Resta aperta solo la strada della cessione del credito ove possibile.

SPORT BONUS

La legge di bilancio 2020, proroga di un ulteriore anno (per tutto il 2020) il credito d’imposta per le erogazioni liberali per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche effettuati da PERSONE FISICHE, ENTI NON COMMERCIALI E SOGGETTI TITOLARI DI REDDITO D’IMPRESA che saranno agevolate al 65 per cento, sotto forma di credito d’imposta da utilizzare in compensazione.

PROROGA ESTROMISSIONE AGEVOLATA

Si dà nuovamente facoltà agli imprenditori individuali di procedere all’esclusione dei beni immobili strumentali (sia per natura, che per destinazione) dal patrimonio dell’impresa, mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva dell’8%
L’opzione per fruire dell’agevolazione deve essere effettuata entro il 31 maggio 2020 (sui registri contabili) ed ha effetto retroattivo dal periodo d’imposta in corso alla data del 1° gennaio 2020.

PROROGA RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI

La rivalutazione delle partecipazioni non quotate e dei terreni edificabili e agricoli posseduti da persone fisiche non in regime d’impresa è applicabile ai beni posseduti al 01.01.2020, la rivalutazione deve avvenire entro il 30.06.2020 mediante la redazione e l’asseverazione della perizia di stima e il versamento dell’imposta sostitutiva, calcolata mediante di un’unica aliquota pari all’11%.

RIVALUTAZIONE BENI D’IMPRESA E PARTECIPAZIONI

I soggetti Ires che non adottano gli IAS possono in deroga all’art. 2426 c.c. rivalutare beni di impresa e le partecipazioni ad esclusione degli immobili la cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività d’impresa risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31.12.2018, il maggior valore attribuito in sede di rivalutazione si considera riconosciuto mediante il versamento di una imposta sostitutiva pari al 12% per i beni ammortizzabili o 10% dei beni non ammortizzabili.

SUPER E IPER AMMORTAMENTO DIVENTANO CREDITI D’IMPOSTA

La legge di bilancio 2020 prevede, l’introduzione di un credito d’imposta per l’acquisto di beni strumentali nuovi, in sostituzione del super e iper-ammortamento finora applicato.

Sono oggetto dell’agevolazione i beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa, sono ESCLUSI i beni merce, i materiali di consumo, i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all’art. 164 comma 1 Tuir, i fabbricati e le costruzioni, i beni con aliquota d’ammortamento inferiore al 6,5%.

E’ riconosciuto un credito d’imposta variabile in base alla tipologia di bene acquistato (6%-15%-40%) utilizzabile esclusivamente in compensazione in 5 anni.

RIAPERTURA NUOVA SABATINI

La misura “Beni strumentali – Nuova Sabatini” costituisce uno dei principali strumenti agevolativi nazionali, che perseguono l’obiettivo di rafforzare il sistema produttivo e competitivo delle PMI attraverso il sostegno per l’acquisto, o acquisizione in leasing, di beni materiali (macchinari, impianti, beni strumentali d’impresa, attrezzature, nuovi di fabbrica e hardwareo immateriali (software e tecnologie digitali) a uso produttivo.

Si tratta dell’erogazione da parte dello Stato di un contributo in conto esercizio, a copertura parziale degli interessi sui finanziamenti contratti per l’acquisto di macchinari produttivi nuovi, di importo non inferiore a euro 500 al netto dell’IVA, che devono, pena la decadenza dall’agevolazione, essere detenuti per almeno un triennio dall’ultimazione dell’investimento.

In particolare, a fronte della concessione di un finanziamento ordinario (bancario o in leasing) per la realizzazione di un programma di investimenti, il Ministero concede un contributo parametrato a un tasso di interesse convenzionalmente assunto, pari al:

  • 2,75 per cento annuo, per gli investimenti “ordinari”;
  • 3,575 per cento, per gli investimenti “Impresa 4.0”.

Beneficiarie dell’agevolazione sono le imprese di micro, piccola e media dimensione (PMI), che, alla data di presentazione della relativa domanda:

  • abbiano una sede operativa in Italia e siano regolarmente costituite e iscritte al Registro delle imprese o al Registro delle imprese della pesca;
  • non siano in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali;
  • non siano classificabili quali imprese in difficoltà ai sensi del Regolamento GBER della Commissione (Reg. CE 6 agosto 2008, n. 800/2008/CE);
  • non rientrino tra i soggetti che, avendo in passato ricevuto aiuti poi definiti come illegali e/o incompatibili dalla Commissione europea, non li abbiano restituiti.

RIPRISTINO DELL’ACE PER PATRIMONIALIZZAZIONE DELLE IMPRESE

Prevista l’abrogazione della mini-IRES e il ripristino, a decorrere dal periodo d’imposta 2019, del bonus ACE (con un rendimento nozionale dell’1,3 per cento).