Decreto “Cura Italia”


Pubblichiamo una sintesi di alcune delle principali novità introdotte dal Decreto Legge “Cura Italia” approvato il 16 Marzo 2020 dal Consiglio dei Ministri che sarà pubblicato oggi in Gazzetta Ufficiale.

Il decreto rappresenta una prima risposta alla crisi “Coronavirus” sul piano economico, con utilizzo di tutto il limite di indebitamento netto autorizzato dal Parlamento; a questo decreto ne seguirà un altro, nel mese di aprile.

Il decreto “Cura Italia” si articola su cinque assi:

  1. finanziamento aggiuntivo per il sistema sanitario nazionaleprotezione civile e gli altri soggetti pubblici impegnati sul fronte dell’emergenza;
  2. sostegno all’occupazione e ai lavoratori per la difesa del lavoro e del reddito;
  3. iniezione di liquidità nel sistema del credito;
  4. sospensione obblighi di versamento per tributi e contributi;
  5. misure di sostegno per specifici settori economici.

Si riporta, di seguito, una tavola di sintesi delle misure ritenute maggiormente significative

Sospensione dei versamenti scadenti il 16 marzo
(articoli 58 e 59)
 
Tutti i versamenti fiscali scaduti ieri, 16 marzo, sono rinviati:

  • al 20 marzo per i contribuenti con ricavi superiori a 2 milioni di euro,
  • al 31 maggio per gli altri contribuenti.

Tutti gli altri versamenti nei confronti delle Pubbliche amministrazioni, compresi i contributi previdenziali e assistenziali, scaduti ieri, 16 marzo, sono prorogati al 20 marzo.

Sospensione dei versamenti
(articolo 58)
 
Sono sospesi i versamenti scadenti dal 08.03.2020 al 31.03.2020 per i contribuenti che hanno maturato, nel periodo d’imposta precedente, ricavi e compensi di importo non superiore a 2 milioni di euro.

Più precisamente, sono oggetto di sospensione non soltanto i versamenti dell’Iva, delle addizionali Irpef e delle ritenute alla fonte, ma anche i contributi previdenziali e assistenziali, nonché i premi dell’assicurazione obbligatoria.

I versamenti sospesi dovranno essere effettuati in un’unica soluzione entro il 31.05.2020. È comunque riconosciuta la possibilità di versare gli importi in 5 rate mensili, sempre a decorrere dal mese di maggio 2020.

Sospensione degli altri adempimenti fiscali
(articolo 58)
 

Sono sospesi tutti gli adempimenti fiscali in scadenza dal 08.03.2020 al 31.05.2020, diversi dai versamenti e dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale.

Gli adempimenti dovranno essere effettuati, senza alcuna sanzione, entro il 30 giugno 2020.

Si ricorda, tuttavia, che, con riferimento alla dichiarazione precompilata, trovano applicazione i termini previsti dall’articolo 1 D.L. 9/2020, ragion per cui, ad esempio, le certificazioni uniche dovranno comunque essere trasmesse entro il 31 marzo.

Sospensione dei versamenti per particolari categorie di contribuenti
(articolo 57)

L’art. 8 del D.L. 2 marzo 2020, n. 9  ha sospeso fino al 30 aprile 2020 – per le imprese turistico-ricettive, per le agenzie di viaggio e turismo nonchè per i tour operator aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato – i versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, nonché gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria. Ora, il decreto-legge in commento estende tale sospensione alle seguenti ulteriori categorie di soggetti:

  • associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;
  • soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, night-club, sale gioco e biliardi;
  • soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;
  • soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;
  • soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;
  • soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici e attrazioni simili, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;
  • soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi per l’infanzia e servizi didattici di primo e secondo grado, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;
  • soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili; aziende termali di cui alla Legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere fisico;
  • soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici;
  • soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali; soggetti che gestiscono servizi di trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift; soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare; soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;
  • soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica. La sospensione è limitata: – ai versamenti delle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600;

Attenzione La sospensione è limitata ai versamenti delle ritenute alla fonte, agli adempimenti e versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria; ai versamenti relativi all’Iva in scadenza nel mese di marzo 2020.

Ripresa della riscossione

 I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi:

  • in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020

oppure

  • mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.

Non si fa comunque luogo al rimborso di quanto già versato.

Associazioni e società sportive (professionistiche e dilettantistiche)

Per quanto riguarda le ritenute alla fonte operate, in qualità di sostituti di imposta, nei confronti dei lavoratori dipendenti (ai sensi degli articoli 23 e 24 del D.P.R. n. 600/1973), nonché dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, la sospensione opera fino al 31 maggio 2020. I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020. Anche in tal caso, è escluso il rimborso di quanto già versato.

Sospensione termini di pagamento delle cartelle e degli accertamenti esecutivi
(articolo 65)
Sono sospesi i termini dei versamenti scadenti dal 08.03.2020 al 31.05.2020 relativi a:

  • cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione,
  • avvisi di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle entrate,
  • avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali,
  • atti di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli,
  • ingiunzioni e atti esecutivi emessi dagli enti locali.

I versamenti dovranno essere effettuati, in un’unica soluzione, entro il 30.06.2020.

Dovranno essere invece versati entro il 31.05.2020:

  • la rata della “rottamazione ter” scaduta il 28 febbraio 2020;
  • la rata del “saldo e stralcio” in scadenza il 31 marzo.
Effettuazione ritenute d’acconto: rinvio
(articolo 58)

I compensi percepiti dai soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro non sono soggetti a ritenuta d’acconto di cui agli articoli 25 e 25 bis D.P.R. 600/1973v, a fronte della presentazione di apposita dichiarazione da parte del percettore.

Non possono beneficiare della disposizione in esame i soggetti che hanno sostenuto nel mese precedente spese per prestazioni di lavoro dipendente.

Le ritenute dovranno essere versate in un’unica soluzione, entro il 31 maggio, dal percettore (è tuttavia riconosciuta la possibilità di beneficiare del versamento rateale, versando gli importi in 5 rate di pari importo a decorrere dallo stesso mese di maggio).

Sospensione dei termini di accertamento e dei termini per le risposte alle istanze di interpello
(articoli 58 e 64)

Sono sospesi dal 08.03.2020 al 31.05.2020 i termini delle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso da parte degli uffici degli enti impositori.

Sono inoltre sospesi, sempre dal 08.03.2020 al 31.05.2020 i termini per fornire risposte alle istanze di interpello e consulenza fiscale.

Credito d’imposta per la sanificazione degli ambienti
(articolo 61)

È riconosciuto, a favore degli esercenti attività d’impresa, arte o professione, un credito d’imposta pari al 50% delle spese sostenute per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro fino ad un massimo di 20.000 euro.

Il credito d’imposta è riconosciuto fino all’esaurimento dell’importo massimo di 50 milioni di euro per l’anno 2020.

Credito d’imposta contratti di locazione
(articolo 62)
 

È riconosciuto, a favore degli esercenti attività d’impresa, un credito d’imposta pari al 60% dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1.

Detrazione erogazioni liberali
(articolo 63)
Le erogazioni liberali in denaro volte a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell’emergenza Coronavirus sono detraibili dal reddito delle persone fisiche al 30%, per un importo non superiore a 30.000 euro.

Anche le imprese possono beneficiare della deduzione dal reddito d’impresa, trovando applicazione l’articolo 27 L. 133/1999.

Indennità una tantum a professionisti e co.co.co.
(articoli 26 e 93)
È riconosciuta un’indennità una tantum, per il mese di marzo, pari a 600 euro, ai liberi professionisti titolari di partita Iva, ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa iscritti alla Gestione separata non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, agli operai agricoli a tempo determinato e ai lavoratori dello spettacolo.

Sono quindi esclusi dall’indennità in esame i professionisti iscritti alle Casse di previdenza private (Commercialisti, Ragionieri, Consulenti del lavoro, Avvocati, ecc.). Il Ministro Gualtieri ha tuttavia annunciato la possibile estensione, anche a tali soggetti, delle misure prima richiamate, grazie alla partecipazione delle Casse private.

Sospensione udienze e differimento dei termini (articolo 80) Sono rinviate d’ufficio tutte le udienze dal 9 al 15 aprile 2020 dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari (salvo specifiche eccezioni previste dalla stessa norma).

Per lo stesso periodo (dal 9 al 15 aprile) sono sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto nell’ambito degli stessi procedimenti.

Le disposizioni appena richiamate si applicano anche ai procedimenti dinanzi alle commissioni tributarie.

Riforma terzo settore e adeguamento statuti
(articolo 34)
È stato spostato al 31 ottobre il termine entro il quale gli enti del terzo settore dovranno adeguare i loro statuti in considerazione della riforma operata con il codice del terzo settore.
Sospensione mutui prima casa per i titolari di partita Iva
(articolo 53)
 

È riconosciuta la possibilità, per i titolari di partita iva, di chiedere la sospensione delle rate dei mutui sulla prima casa, dietro presentazione di apposita autocertificazione attestante la perdita, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020, di oltre il 33% del proprio fatturato rispetto all’ultimo trimestre 2019. Non è invece richiesta la presentazione dell’Isee.

Sospensione rimborso prestiti Pmi
(articolo 55)
Il pagamento delle rate dei prestiti accordati da banche o altri intermediari finanziari alle Pmi e alle microimprese è sospeso fino al 30 settembre 2020.

La data di restituzione dei prestiti non rateali con scadenza anteriore al 30 settembre 2020 dovrà essere rinviata fino a quest’ultima data.

Le linee di credito accordate “sino a revoca” e i finanziamenti accordati a fronte di anticipi su crediti non possono essere revocati fino al 30 settembre.

Premio per il lavoro svolto nella sede
(articolo 60)
Per il mese di marzo è riconosciuto un premio pari a 100 euro ai lavoratori dipendenti che non possono beneficiare dello c.d. “smart-working, da calcolare in proporzione al numero dei giorni di lavoro svolti nella sede di lavoro.

Il premio è riconosciuto in via automatica dal sostituto d’imposta e non concorre alla formazione del reddito.

Differimento termini approvazione bilancio
(articolo 103)
Tutte le società possono convocare l’assemblea per l’approvazione del bilancio di esercizio entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale.

Nelle Spa, Srl, Sapa e società cooperative è possibile prevedere che i soci intervengano in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, anche in deroga alle disposizioni statutarie. Non è inoltre necessario che il presidente, il segretario o il notaio si trovino nello stesso luogo.

Nelle Srl è possibile ricorrere al voto espresso mediante consultazione scritta o al consenso espresso per iscritto.

Imprese agricole – contributi pac art 75 È prevista la possibilità di aumentare dal 50 al 70% la percentuale degli anticipi spettanti alle imprese che hanno diritto di accedere ai contributi PAC (art. 10-ter, comma 2, D.L. 29 marzo 2019, n. 27, convertito con modifiche dalla legge 21 maggio 2019 n 44.

 

Documenti d’identità  art 101  

Per i documenti di identità in scadenza nel periodo dell’emergenza, la validità viene prorogata al 31 agosto (la misura non si applica peraltro ai documenti validi per l’espatrio).

Art. 21 – Nuove disposizione per la Cassa integrazione in deroga  

Le Regioni e Province autonome, a favore dei datori di lavoro –  che occupano più di cinque dipendenti – privati e del settore agricolo che non possono godere di strumenti di integrazione salariale possono riconoscere, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, previo accordo con le organizzazioni sindacali – anche in via telematica  – trattamenti  di  cassa  integrazione  salariale  in deroga,  per  la  durata  della  sospensione  del  rapporto  di  lavoro  e  comunque  per  un  periodo  non  superiore  a  nove  settimane.

Art. 22 – Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore privato, i lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335, e all’art. 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335, e i lavoratori autonomi, per emergenza Covid-19

 

A decorrere dal 5 marzo 2020, in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, e per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a quindici giorni, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato hanno diritto a fruire, per i figli di età non superiore ai 12 anni, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50% della retribuzione. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.

Attenzione: Gli eventuali periodi di congedo parentale (ex congedo di maternità facoltativa) fruiti dai genitori durante il periodo di sospensione citati sono convertiti nel presente congedo con diritto all’indennità e non computati né indennizzati a titolo di congedo parentale.

I genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata hanno diritto a fruire, per il periodo di dodici giorni, per i figli di età non superiore ai 12 anni, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità, per ciascuna giornata indennizzabile, pari al 50% di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell’indennità di maternità.

La medesima indennità è estesa ai genitori lavoratori autonomi iscritti all’INPS ed è commisurata, per ciascuna giornata indennizzabile, al 50% della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto.

Attenzione: La fruizione del congedo è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, per un totale complessivo di quindici giorni, ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore. Il limite di età di 12 anni non si applica in riferimento ai figli con handicap in situazione di gravità accertata iscritti a scuole di ogni ordine e grado.

Fermo quanto già evidenziato, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli minori, di età compresa tra i 12 e i 16 anni, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che svolga la prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile hanno diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

Attenzione: Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione anche nei confronti dei genitori affidatari.

A decorrere dall’entrata del decreto legge in alternativa alla prestazione di congedo straordinario per i medesimi lavoratori beneficiari, è prevista la possibilità di scegliere la corresponsione di un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 600 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo dei 15 giorni di assenza e da erogarsi tramite libretto di famiglia.

Le modalità operative per accedere al congedo ovvero al bonus sono stabilite dall’INPS.

 

Art. 29 – Indennità lavoratori del settore agricolo

Agli operai agricoli a tempo determinato, non titolari di pensione, che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo, è riconosciuta un’indennità una tantum pari a 500 euro. L’indennità non concorre alla formazione del reddito ed è erogata dall’INPS, previa domanda.

Art. 31 – Proroga del termine di presentazione delle domande di disoccupazione agricola nell’anno 2020

In considerazione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, per gli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato e per le figure equiparate ovunque residenti o domiciliati sul territorio nazionale, il termine per la presentazione delle domande di disoccupazione è prorogato, solo per le domande in competenza 2019, al giorno 1 giugno 2020.