Newsletter Novembre 2021


Inviamo la seguente informativa contenente alcuni argomenti di ultima emanazione e normative del periodo, inoltre vi anticipiamo che MERCOLEDI 22 DICEMBRE 2021 ORE 18.00 ci sarà il consueto appuntamento con l’APERITIVO DI NATALE anche quest’anno tramite diretta FACEBOOK, seguirà locandina dedicata.

 

Decreto “anti-frodi” per Superbonus e cessioni delle detrazioni per lavori edilizi

 

L’11 novembre 2021 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, con entrata in vigore dal 12 novembre 2021, il D.L. 11 novembre 2021, n. 157, il cosiddetto “Decreto anti-frodi”, che introduce alcune misure finalizzate a contrastare le frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche.

In particolare:

– nell’ambito delle detrazioni riconosciute per gli interventi edilizi, viene esteso l’obbligo del visto di conformità:
a. alle ipotesi in cui il Superbonus sia utilizzato dal beneficiario in detrazione nella propria dichiarazione dei redditi, tranne nei casi in cui la dichiarazione stessa sia presentata direttamente dal contribuente o tramite il sostituto d’imposta;

b. ai casi di cessione del credito o sconto in fattura relativi alle detrazioni fiscali per lavori edilizi diversi da quelli che danno diritto al Superbonus;

– introdotta la possibilità per l’Agenzia Entrate di sospendere fino a 30 giorni l’efficacia delle comunicazioni su cessioni del credito o sconti in fattura inviate alla stessa Agenzia che presentano particolari profili di rischio, ai fini del relativo controllo preventivo. Modalità e termini per l’attuazione dei controlli saranno stabiliti con provvedimento del direttore dell’Agenzia Entrate;

-per lo svolgimento delle attività di controllo di competenza dell’Agenzia Entrate, è previsto l’utilizzo dei poteri previsti in materia di imposte dirette e di IVA e dell’atto di recupero, disciplinato dall’art. 1, commi 421 e 422, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

Inoltre, la bozza (no versione definitiva) della legge di Bilancio per il 2022, prevede la conferma fino al 2024 della possibilità di optare per lo sconto in fattura o la cessione del credito con riferimento a tutte le detrazioni edilizie “ordinarie” e non soltanto per il Superbonus. Si dovrà però attendere il testo definitivo e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Di seguito il link alle domande a cui ha risposto l’Agenzia Entrate su questo tema in attesa del provvedimento defintivo.

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/faq1

 

Contributo perequativo – Il Decreto attuativo.

 

Il MEF ha approvato in via definitiva le disposizioni attuative del cosiddetto “Contributo perequativo” previsto dal Decreto Sostegni bis in presenza di un peggioramento del risultato economico d’esercizio 2020.

Tra le misure principali si evidenzia quanto segue:

  • il peggioramento in percentuale del risultato reddituale del periodo 2020 rispetto a quello del periodo 2019 deve essere almeno pari al 30%
  • sono approvate le percentuali da applicare a detto decremento per il calcolo del contributo ( 30% fino a 100.000 euro di ricavi – 20% da 100.001 a 400.000 euro di ricavi – 15% da 400.001 a 1.000.000 di ricavi – 10% da 1.000.001 a 5.000.000 di ricavi -5% da 5.000.001 a 10.000.000 di ricavi).
  • È riconosciuto al NETTO di contributi a fondo perduto già ottenuti durante l’intero periodo di emergenza da Coronavirus, non è previsto un contributo minimo, è previsto un importo massimo di euro 150.000.
  • Il modello Unico 2021 redditi 2020 doveva essere presentato entro il 30/09/2021 (termine ordinario 30/11/2021).

Precisiamo che ad oggi NON è ancora stato approvata la modalità per l’inoltro delle istanze e la DATA dalla quale poter inoltrare tale richiesta.  

Il nostro Studio monitorerà tutti i clienti interessati a tale misura e contatterà gli interessati non appena i software saranno aggiornati.

 

Fatture a “cavallo d’anno”

 

Ricordiamo che le fatture RICEVUTE a cavallo di due annualità (2021 – 2022) subiscono un trattamento particolare ai fini della detrazione dell’iva e del reddito anche in base al tipo di contabilità adottato.

Contabilità ordinaria:

Fattura datata 31 12 2021 ricevuta sul sistema d’interscambio dell’Agenzia delle Entrate (SDI) in data 02.01.2021 ai fini IVA dovrà necessariamente confluire nella liquidazione del mese di GENNAIO 2022 non potendo in questo caso farla confluire nella liquidazione di dicembre, mentre ai fini REDDITI potrà essere imputata in base al criterio di competenza nel 2021.

Contabilità semplificata:

Fattura datata 31 12 2021 ricevuta sul sistema d’interscambio dell’Agenzia delle Entrate (SDI) in data 02.01.2021 ai fini IVA dovrà necessariamente confluire nella liquidazione del mese di Gennaio 2022 non potendo in questo caso farla confluire nella liquidazione di dicembre mentre ai fini REDDITI sarà imputata obbligatoriamente nell’anno di ricezione ovvero 2022.

Professionisti:

Fattura datata 31 12 2021 ricevuta sul sistema d’interscambio dell’Agenzia delle Entrate (SDI) in data 02.01.2021 ai fini IVA dovrà necessariamente confluire nella liquidazione del mese di Gennaio 2022 non potendo in questo caso farla confluire nella liquidazione di dicembre mentre ai fini REDDITI sarà imputata obbligatoriamente nell’anno di pagamento della fattura.

Pertanto vi preghiamo di porre particolare ATTENZIONE a tale normativa che impatta sui redditi/iva in modo differente.

 

Limite contanti dal 01 Gennaio 2022

 

Per effetto della norma introdotta dal decreto fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2020, a partire dal prossimo anno non sarà possibile effettuare pagamenti in contanti per un importo superiore a 1.000 euro, 999,99 euro per la precisione.

 

Bonus facciate 90%: lavori terminabili nel 2022 se il pagamento avviene entro il 31 dicembre 2021

 

Nel corso di un Question time del 20 ottobre 2021, in Commissione finanze alla Camera, è stata fornita risposta ad un’interrogazione (n. 5-06751), sulla possibilità di usufruire della detrazione relativa al “Bonus facciate” al 90%, in scadenza, secondo la normativa attualmente vigente, il 31 dicembre 2021. L’interrogazione in particolare verteva sulla possibilità di fruire del Bonus facciate a seguito dell’emissione della fattura a saldo da parte della ditta, con il pagamento del corrispondente 10% che residua dopo l’applicazione dello sconto in fattura, entro il 31 dicembre 2021, indipendentemente dallo stato di avanzamento dei lavori.

La risposta ha chiarito che, nel caso in cui il contribuente riceva la fattura entro il 31 dicembre 2021 e proceda al pagamento entro la medesima data del 10% al netto dello sconto in fattura del 90% ed esegua gli adempimenti richiesti (quindi opzione entro il 16 marzo 2022), lo stesso potrà beneficiare della detrazione anche se i lavori termineranno successivamente al 31 dicembre 2021.

Se i lavori non dovessero poi essere eseguiti il contribuente subirà però il recupero della detrazione, con aggravio e interessi, con la responsabilità solidale in capo al fornitore che ha applicato lo sconto.

 

Attenzione: nuove email truffa su pagamenti fiscali in sospeso

 

Agenzia delle Entrate, Comunicato Stampa 19 ottobre 2021

È in circolazione l’ennesima campagna di phishing tramite false comunicazioni a nome del direttore dell’Agenzia Entrate, che tentano di convincere il destinatario ad aprire allegati malevoli comunicando non precisati pagamenti fiscali in sospeso. Le comunicazioni, inviate da un indirizzo di posta elettronica apparentemente riconducibile dall’Agenzia Entrate e con la firma del direttore, invitano i destinatari a recarsi presso “la banca o un ufficio fiscale” portando con sé la stampa di un file allegato.

Si tratta di email non inviate dall’Amministrazione finanziaria e la raccomandazione dell’Agenzia, che non invia mai questo tipo di comunicazioni, è di cestinare l’email nel caso fosse stata ricevuta, senza aprire alcun allegato.

In caso di dubbi è possibile consultare la sezione “Focus sul phishing” disponibile sul sito istituzionale delle Entrate, dove periodicamente vengono riportati gli avvisi relativi alle ultime email-truffa in circolazione. Inoltre, è sempre possibile contattare il call center al numero 800.909696 per chiedere conferma dell’effettivo invio da parte dell’Agenzia della e-mail ricevuta.

 

In considerazione del periodo molto intenso a livello normativo, procederemo ad aggiornarvi con alte informative, ma vi consigliamo di partecipare alla diretta Facebook del 22 dicembre 2021 (Aperitivo di Natale) per approfondimenti e news.