NEWSLETTER 1 2022


In questo 2022 le novità sono molteplici. Trasettiamo la prima Newsletter dell’anno, ne riceverete altre due nei prossimi giorni. L’intento è analizzare in modo estremamente sintetico le svariate novità inserite nel Decreto Fiscale (Legge n. 215 del 17.12.2021), nella Legge di Bilancio 2022 (n. 234 del 30.12.2021) nonché nel Decreto sostegni ter (D.L. n. 4 del 27.01.2022)

Preghiamo di rivolgervi in Studio per ulteriori approfondimenti.

 

RIFORMA IRPEF

Diventa operativa dal 2022 la riforma dell’IRPEF, con la rimodulazione delle aliquote e delle detrazioni.

La tassazione Irpef si basa ora su 4 aliquote e non più su 5, così riformulate:

– 23% per redditi fino a 15.000 euro
– 25% 
per redditi fino a 28.000 euro
– 35% 
per redditi fino a 50.000 euro 
– 43% 
per redditi oltre 50.000 euro.

È altresì prevista  anche una modifica importante  sul calcolo delle detrazioni  d’imposta spettanti ai redditi  da lavoro  dipendente da pensione e per i redditi assimilati.

Tale modifica impatterà da subito sulla busta paga, pertanto i compensi netti che si andranno a percepire saranno diversi rispetto all’anno 2021, mentre per i redditi di lavoro autonomo e di impresa  sarà calcolata in sede di dichiarazione dei redditi per l’anno 2022.

 

ABROGAZIONE IRAP PERSONE FISICHE ED ESERCENTI ARTI E PROFESSIONI

L’ abrogazione dell’IRAP a decorrere dal 2022, riguarderà solamente i redditi di impresa o di esercizio di attività professionali facenti capo alle ditte individuali e ai singoli professionisti.

Non è pertanto valida per le società e per gli studi associati.

 

ESTEROMETRO E DATI TESSERA SANITARIA

La legge di Bilancio 2021 ha stabilito la soppressione dell’esterometro a partire dal 1° gennaio 2022, sostituendo la comunicazione con l’invio al Sistema di Interscambio delle fatture elettroniche relative a cessioni e prestazioni verso e da soggetti non stabiliti ai fini IVA in Italia.

Il decreto fiscale approvato a dicembre 2021 ha prorogato tale disposizione  al   1° luglio 2022.

È stato confermato anche per l’anno d’imposta 2022 il divieto di fatturazione elettronica tramite il Sistema di Interscambio per i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema TS (che riguarda essenzialmente professioni sanitarie).

 

DICHIARAZIONE D’INTENTO RICEVUTA: NOVITA’

Cambia la modalità di emissione della fattura a seguito della ricezione di dichiarazione d’intento da parte di un cliente esportatore abitale.

Prego rivolgersi allo Studio prima di emettere la relativa fattura  per le informazioni sulle modalità da eseguire.

 

IRPEF REDDITI AGRARI E DOMINICALI

È estesa al periodo d’imposta 2022 l’esclusione dalla base imponibile ai fini Irpef e delle relative addizionali, dei redditi dominicali e agrari relativi a terreni dichiarati dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola.

 

DETRAZIONI FISCALI PER LOCAZIONI STIPULATE DAI GIOVANI

Ai giovani di età compresa fra i 20 e i 31 anni non compiuti, con un reddito complessivo NON superiore a 15.493,71 euro, che stipulano un contratto di locazione a canone concordato, per l’intera unità immobiliare o porzione di essa, da destinare a propria residenza, sempre che la stessa sia diversa dall’abitazione principale dei genitori o di coloro a cui sono affidati, spetta, per i primi 4 anni di durata contrattuale, una detrazione dall’imposta lorda pari ad euro 991,60 ovvero se superiore, pari al 20% dell’ammontare del canone di locazione e comunque entro il limite massimo di euro 2.000.

 

CREDITO D’IMPOSTA ACQUA POTABILE – SISTEMI DI FILTRAGGIO

È prorogata al 2023 l’operatività del credito d’imposta per l’acquisto di sistemi di filtraggio acqua potabile.

 

OBBLIGHI TRASPARENZA FISCALE PER EROGAZIONI PUBBLICHE RICEVUTE: DAL 1 GENNAIO 2022 CONTROLLI E SANZIONI

La legge 4 agosto 2017, n. 124 ha previsto  l’obbligo di pubblicazione online di aiuti e contributi percepiti; in particolare vanno rese pubbliche le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti in denaro o in natura, non avanti carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, ricevuti da parte delle pubbliche amministrazioni.
Il termine per la pubblicazione online è normalmente fissato al 30 giugno dell’anno successivo a quello di riferimento, ma l’art. 11-sexiesdecies del D.L. n. 52/2021, ha differito al 1° gennaio 2022 il termine per l’applicazione delle sanzioni previste in caso di omissione relativa alla pubblicazione di aiuti e contributi percepiti nel periodo 2020.

Sono interessati a questo obbligo associazioni e imprese iscritte al Registro delle Imprese.

Per le imprese l’obbligo di trasparenza è differenziato:

  • è sufficiente, per chi la redige e deposita, la pubblicazione delle somme ricevute nella nota integrativa del bilancio d’esercizio e dell’eventuale bilancio consolidato;
  • invece, per le imprese che non redigono la nota integrativa o che non redigono/depositano il bilancio (per esempio imprenditori individuali e società di persone) la pubblicazione deve avvenire mediante l’inserimento sui propri siti internet o sui portali online delle associazioni di categoria di appartenenza.

L’obbligo di pubblicazione non scatta qualora gli aiuti e i contributi erogati nel corso dell’anno non superino complessivamente l’importo di 10.000 euro.
L’indicazione degli aiuti di Stato nel Registro nazionale degli aiuti di Stato assolve agli obblighi di trasparenza.
Il beneficio economico ricevuto è oggetto dell’obbligo di trasparenza a prescindere dalla forma (sovvenzioni o altro) e dalla circostanza che sia in denaro o in natura (ad esempio, il vantaggio ottenuto dalla messa a disposizione del beneficiario di un edificio pubblico a titolo gratuito).

Gli obblighi di trasparenza non si applicano però alle attribuzioni che costituiscono un corrispettivo per una prestazione svolta, una retribuzione per un incarico ricevuto oppure che sono dovute a titolo di risarcimento.

Sono esclusi dalla disciplina anche i vantaggi ricevuti dal beneficiario sulla base di un regime generale (agevolazioni fiscali, contributi che vengono dati a tutti i soggetti che soddisfano determinate condizioni).

Sembrerebbe pertanto esclusa l’obbligatorietà della pubblicazione online delle somme riconosciute alla luce dell’emergenza Covid-19, avendo carattere generale e non essendovi quindi un rapporto bilaterale ed esclusivo.

Ci sono ancora molti dubbi ma dal 1° gennaio 2022 dovrebbero decorrere le sanzioni in caso in inosservanza dell’obbligo di pubblicazione online degli aiuti e dei contributi pubblici riconosciuti.
L’importo della sanzione è pari all’1% della somma erogata, con un minimo di 2.000 euro. In caso di sanzione si dovrà comunque adempiere all’obbligo di trasparenza entro 90 giorni per evitare l’ulteriore sanzione della restituzione integrale degli aiuti riconosciuti.

Preghiamo pertanto di informare urgentemente lo Studio del percepimento di contributi o di aiuti nell’anno 2021 al fine di adempiere alla normativa sopra esposta.

 

DAL 1 GENNAIO GLI INTERESSI LEGALI SALGONO DALLO 0,01% AL 1,25%

Nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 15 dicembre 2021 è stato pubblicato il decreto del MEF 13 dicembre 2021, che ha stabilito il tasso di interesse legale, a valere dal 1° gennaio 2022, in misura pari all’1,25% in ragione d’anno. Ricordiamo che il saggio di interesse legale per il 2021 era stato fissato allo 0,01%.
Il tasso legale è il valore di riferimento per il calcolo degli interessi dovuti in occasione di ravvedimento ai fini fiscali e per i contributi INPS, e ha un impatto anche sui rapporti commerciali tra le aziende.
Il tasso legale incide anche sui coefficienti per il calcolo del diritto di usufrutto.

 

NUOVO ASSEGNO UNICO UNIVERSALE PER TUTTI (NON SOLO LAVORATORI DIPENDENTI)

A partire dal 1° marzo 2022, sarà introdotto nel nostro ordinamento l’assegno unico universale, la cui misura mensile è determinata in base all’indicatore della situazione economica (ISEE). Tale disposizione è prevista per tutti i i soggetti che abbiamo familiari a carico alle condizioni sotto esposte e per qualsiasi reddito prodotto, perciò diversamente all’assegno familiare ora in corso che riguarda i percettori di reddito da lavoro dipendente la domanda è esperibile da tutti. L’assegno prevede il superamento, da marzo 2022 delle seguenti misure per figli a carico:

  • detrazioni fiscali;
  • assegno nucleo familiare (ANF).

L’assegno è riconosciuto ai nuclei familiari per ogni figlio minorenne a carico e decorre dal settimo mese di gravidanza. È inoltre riconosciuto a ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni di età, in presenza di una delle seguenti condizioni:

  • il figlio maggiorenne a carico frequenti un corso di formazione scolastica o professionale ovvero un corso di laurea;
  • svolga un tirocinio ovvero un’attività lavorativa con un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro;
  • sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego o svolga il servizio civile universale.

Sono previste maggiorazioni per ciascun figlio minorenne con disabilità, per ciascun figlio maggiorenne con disabilità fino al ventunesimo anno di età, per le madri di età inferiore a 21 anni, per i nuclei familiari con quattro o più figli.
L’assegno è riconosciuto senza limiti di età per ciascun figlio con disabilità.
La domanda per il riconoscimento dell’assegno potrà essere presentata a decorrere dal 1° gennaio 2022 con modalità analoghe a quella per la richiesta di ANF.

La presentazione della domanda avviene in modalità telematica all’INPS ovvero presso gli enti  di patronato.
In attesa di ulteriori disposizioni, i dipendenti che hanno all’attivo una domanda di ANF autorizzata con copertura fino a giugno 2022 riceveranno il trattamento relativo fino al cedolino di febbraio 2022. Da marzo 2022, previa presentazione della domanda, sarà erogato il nuovo assegno con pagamento diretto da parte dell’INPS su conto corrente (e non più in busta paga).

 

FATTURA ELETTRONICA NON ANCORA OBBLIGATORIA PER FORFETTARI

Nel dicembre 2021 il Consiglio Ue, nel consentire di imporre ai soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato l’obbligo di fattura elettronica anche per il triennio 2022-2024, ha autorizzato il nostro Paese a estendere tale obbligo anche ai contribuenti forfetari.
Ad oggi però, né il decreto “Fiscale” (D.L. 21 ottobre 2021, n. 146), né la legge di Bilancio 2022 (legge 30 dicembre 2021, n. 234) e neppure il decreto “Milleproroghe” (D.L. 30 dicembre 2021, n. 228) hanno modificato le regole esistenti.
Pertanto, non sono tenuti all’emissione di e-fattura mediante SdI i soggetti passivi che rientrano nel cosiddetto “regime di vantaggio” e quelli che applicano il regime forfetario.

Si ricorda tuttavia che l’utilizzo della fatturazione elettronica per questi soggetti può avvenire su base volontaria.

I clienti interessati sono già stati avvisati dalla nostra segreteria con precedenti mail e/o telefonate, ma rimaniamo a disposizione per ulteriori chiarimenti.

 

CREDITO D’IMPOSTA BENI STRUMENTALI

È prorogato, con alcune modifiche, il credito d’imposta per investimenti in beni materiali e immateriali “4.0”. Per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, effettuati dal 2023 al 2025, indicati nell’Allegato A alla legge n. 232/2016, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del:

  • 20% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
  • 10% del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
  • 5% per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.

Il credito d’imposta per gli investimenti in beni immateriali “4.0”, compresi nell’Allegato B alla legge n. 232/2016, è riconosciuto:

  • per gli investimenti effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2023 (ovvero nel termine “lungo” del 30.6.2024 con prenotazione), nella misura del 20% del costo, nel limite massimo “annuale” di costi ammissibili pari a un milione di euro;
  • per gli investimenti effettuati dall’1.1.2024 al 31.12.2024 (ovvero entro il termine “lungo” del 30.6.2025 con prenotazione), nella misura del 15% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a un milione di euro;
  • per gli investimenti effettuati dall’1.1.2025 al 31.12.2025 (ovvero entro il termine “lungo” del 30.6.2026 con prenotazione), nella misura del 10% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a un milione di euro.

L’esercizio 2022 sarà invece l’ultimo anno per usufruire del credito d’imposta beni strumentali tradizionali (no 4.0) con aliquota al 6%.

 

LEGGE SABATINI

È stata rifinanziata l’agevolazione e il contributo statale sarà erogato in un’unica soluzione solo se il finanziamento non è superiore a 200.000 euro.

 

LIMITE COMPENSAZIONE CREDITI

È stato innalzato, dal 1° gennaio 2022, il limite annuo previsto per l’utilizzo in compensazione orizzontale dei crediti (o per il rimborso con procedura “semplificata”). Il limite è ora pari a 2 milioni di euro.

 

IMU ABITAZIONE PRINCIPALE NOVITA’

Abitazione principale: nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili situati in Comuni diversi, è possibile beneficiare delle agevolazioni previste per l’abitazione principale (esenzione o aliquota ridotta e detrazione) per un immobile scelto dai componenti del nucleo stesso.

Regola già in vigore per gli immobili che si trovino nello stesso Comune.

 

TERMINI DI PAGAMENTO DELLE CARTELLE

Per le cartelle di pagamento notificate tra il 1 settembre ed il 31 dicembre 2021 il termine per il pagamento delle somme è fissato in 180 GIORNI (in deroga all’ordinario termine di 60 giorni)

Tale maggior termine riguarda esclusivamente le cartelle e non anche gli avvisi di accertamento esecutivi e gli avvisi di addebito INPS.

Attenzione: è rimasto invariato il termine di 60 giorni per l’eventuale impugnazione della cartella (i 180 giorni valgono soltanto per il pagamento della cartella).

Il maggior termine di 180 giorni per il pagamento è esteso anche alle cartelle notificate dal 1° gennaio al 31 marzo 2022. Entro tale termine:

  • non possono essere adottate nei suoi confronti misure cautelari (fermi, ipoteche) o esecutive (pignoramenti)
  • il contribuente può attivarsi per ottenere la dilazione dei ruoli
  • non opera il divieto di compensazione per ruoli scaduti né può essere attivato il blocco dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni.

 

DILAZIONI PAGAMENTO

Le regole per le dilazioni saranno quelle ordinarie:

– decadenza con il mancato pagamento di 5 rate anche non consecutive

– ammissione automatica per debiti del valore sino a 60.000 euro

La proroga non riguarda gli accertamenti esecutivi e gli avvisi di addebito INPS.

 

LAVORATORI AUTONOMI OCCASIONALI (PRESTAZIONI LAVORO OCCASIONALE)

Con riferimento all’attività dei lavoratori autonomi occasionali, al fine di svolgere attività di monitoraggio e di contrastare forme elusive nell’utilizzo di tale tipologia contrattuale, l’avvio dell’attività dei suddetti lavoratori è oggetto di preventiva comunicazione all’Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio, da parte del committente, mediante SMS o posta elettronica.

Tale obbligo riguarda esclusivamente i committenti che operano in qualità di imprenditori.

In caso di violazione degli obblighi si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione.

È stato precisato in una Faq nella nota 109/2022 dell’ispettorato del lavoro che le prestazioni meramente intellettuali NON sono oggetto di tale obbligo.

Preghiamo di rivolgersi al nostro Studio per approfondimenti se interessati.