NEWSLETTER MAGGIO 2022


La seguente Newsletter riporta in modo sintetico le ultime novità introdotte dal “Decreto Energia” pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 21/03/2022, dal DL 1 marzo 2022 convertito in Legge il 27 Aprile 2022 n. 34, dal D.L. 30 aprile 2022 n.36 (DL PNRR-2) nonché gli ultimi Decreti Legge approvati dal Consiglio dei ministri, ma non ancora pubblicati ufficialmente in Gazzetta. Infine segnaliamo alcuni bandi proposti dai vari enti quali camera di commercio, Regione Lombardia o dal Ministero.

 

Proroga misure già esistenti relative al “caro energia”

 I vari decreti citati in premessa prevedono:

  • l’azzeramento delle aliquote relative agli oneri generali di sistema, applicate alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi con potenza disponibile fino a 16,5 kW nonché alle utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica dei veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico;
  • riduzione dell’iva al 5% e degli oneri generali per il settore gas;
  • rafforzamento del bonus sociale per famiglie con ISEE di circa 12.000 euro o di 20.000 euro nel caso di famiglie numerose ( il bonus sociale è riconosciuto direttamente in bolletta, previa presentazione della DSU per ottenere l’attestazione ISEE.)

Tali riduzioni verranno applicate dai gestori dell’energia elettrica in modo “automatico” sulle bollette delle vostre utenze.

 

Credito d’imposta a favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica.

Alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 Kw, diverse dalle imprese a forte consumo energetico di cui al D. Mise 21.12.2017 (imprese di grandi dimensioni), è riconosciuto un contributo pari al 12% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel 2° trimestre 2022.

Il contributo è concedibile qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre del 2019.

Tale credito d’imposta dovrà essere utilizzato esclusivamente in compensazione nel modello F24 entro la data del 31.12.2022 e non concorre alla formazione del reddito d’impresa e della base imponibile Irap (non è pertanto “tassato”).

News: il Consiglio dei ministri del 2 maggio 2022 ha innalzato la percentuale dal 12 al 15%

 

Credito d’imposta a favore delle imprese per l’acquisto di gas naturale

Alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel 2° trimestre solare dell’anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici.

L’agevolazione viene concessa a condizione che il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al 1° trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del mercato infragiornaliero (Mi-Gas)pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (Gme) abbia subito un incremento superiore al 30% del prezzo medio riferito al medesimo trimestre.

Tale credito d’imposta dovrà essere utilizzato esclusivamente in compensazione nel modello F24 entro la data del 31.12.2022 e non concorre alla formazione del reddito d’impresa e della base imponibile Irap (non è pertanto “tassato”).

News: il Consiglio dei ministri del 2 maggio 2022 ha innalzato la percentuale dal 20 al 25%

 

Bonus carburante ai dipendenti

Per l’anno 2022, l’importo del valore di buoni benzina o analoghi titoli ceduti a titolo gratuito da aziende private ai lavoratori dipendenti per l’acquisto di carburanti nel limite di 200 euro per lavoratore, non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell’art 51 c.3 Tuir.

 

Autotrasporto – incentivi vari

 

  • incremento deduzione forfettaria per le spese non documentate;
  • previsto il riconoscimento, per l’anno 2022, di un credito d’imposta del 15 per cento a favore delle imprese esercenti attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi con mezzi di trasporto di ultima generazione Euro VI/D a bassissime emissioni inquinanti nonché Euro VI/C, Euro VI/B, Euro VI/A ed Euro V, che acquistino il componente AdBlue necessario per la trazione dei mezzi, comprovato mediante le relative fatture d’acquisto;
  • credito d’imposta pari al 20% delle spese sostenute al netto dell’iva per l’acquisto di gas naturale liquefatto per l’alimentazione dei mezzi di trasporto ad elevata sostenibilità.

News: il Consiglio dei ministri del 2 maggio 2022 ha introdotto un credito d’imposta del 28% delle spese sostenute nel I trimestre 2022 per l’acquisto di gasolio da parte degli autotrasportatori utilizzato in veicoli di peso superiore a 7,5 tonnellate, di categoria euro 5 o superiore.

 

Automotive: incentivi per le auto

Istituito un fondo di 800 milioni di euro il primo anno e 1 miliardo di euro a seguire per nuovi incentivi per ristorare le aziende e aiutare i cittadini a tutelare l’ambiente.

 

Impianti rinnovabili

Introdotte una serie di semplificazioni per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili anche per lo sviluppo del fotovoltaico in area agricola.

Istituito un fondo che ha l’obiettivo di promuovere la produzione di energia elettrica rinnovabile e l’autoconsumo per le piccole e medie imprese e potranno essere concessi contributi in conto capitale a fondo perduto a PMI. Vi saranno Decreti che stabiliranno modalità accesso, l’erogazione dei contributi è affidata al GSE (Gestore Servizi Energetici).

 

Credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’attività agricola e della pesca

Alle imprese esercenti attività agricola e della pesca è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto di gasolio e benzina per la trazione dei mezzi utilizzati per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca, un contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, pari al 20% della spese sostenuta per l’acquisto del carburante effettuato nel 1 trimestre solare dell’anno 2022, comprovato mediante le fatture d’acquisto a netto dell’iva.

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite modello F24 entro la data del 31 12 2022 e non concorre alla formazione del reddito e della base imponibile Irap.

 

Riaperti i termini per la rivalutazione di terreni e partecipazioni

Prevista la rivalutazione per terreni e partecipazioni posseduti alla data del 1° gennaio 2022, non relativi all’impresa.

La perizia dovrà essere redatta ed asseverata da un professionista abilitato entro il 15 novembre 2022 (nel decreto originario il termine previsto era il 15 giugno 2022). Entro la medesima data dovrà essere versata l’imposta sostitutiva del 14% (aumentata rispetto all’11% precedente) per l’intero ammontare, o  limitatamente alla prima delle tre rate annuali di pari importo.

 

Cessione crediti bonus edilizi

Alle banche, in relazione ai crediti per i quali è esaurito il numero delle possibili cessioni del credito (una libera e due vincolate), è consentito effettuare un’ulteriore cessione dei crediti derivanti da bonus edilizi, esclusivamente a favore dei soggetti con i quali abbiano stipulato un contratto di conto corrente, senza facoltà di ulteriore cessione.

Tali disposizioni si applicano alle comunicazioni della prima cessione del credito o dello sconto in fattura inviate all’Agenzia delle Entrate a partire dal 1° maggio 2022.

Tale norma è in fase di discussione e possibile modifica.

 

Proroga comunicazione cessione credito – sconto in fattura

Prorogato dal 29 aprile al 15 ottobre 2022 il termine ultimo per la comunicazione all’Agenzia delle Entrate delle opzioni per la cessione del credito o sconto in fattura (di cui all’art. 121

del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 SOLO per i soggetti Ires e per i titolari di partita IVA, tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi entro il 30 novembre 2022, con riferimento alle comunicazioni di opzione per le spese sostenute nel 2021, nonché per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020.

 

Bonus edili – lavori superiori a 70.000 euro nuovo obbligo  

Al fine di assicurare una formazione adeguata in materia di salute e sicurezza, nonché incrementare i livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro, tenuto conto degli istituti definiti in sede di contrattazione collettiva, per i lavori edili (dell’allegato X al Dlgs 9 aprile 2008, n. 81) di importo superiore a 70.000 euro avviati successivamente al 27 maggio 2022, la detrazione del super bonus del 110%, la detrazione del 75% per gli interventi per l’eliminazione di barriere architettoniche, la detrazione del bonus mobili (articolo 16, comma 2, del Dl 4 giugno 2013, n. 63), la detrazione del bonus facciate (articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160), la detrazione del bonus giardini (articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205), le opzioni di cessione del credito o dello sconto in fattura dei bonus edili (anche se non al 110%, se prevista), il credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro (dell’articolo 120 del Dl 19 maggio 2020, n. 34), possono essere riconosciuti solo «se nell’atto di affidamento dei lavori è indicato che i lavori edili sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale».

Il contratto collettivo applicato, indicato nell’atto di affidamento dei lavori, deve essere riportato nelle fatture emesse relative all’esecuzione dei lavori (articolo 1, comma 43 bis, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, introdotto dal decreto Antifrodi bis, Dl 25 febbraio 2022, n. 13).

 

Fatturazione elettronica per forfettari, contribuenti in regime di vantaggio e associazioni

 In particolare, l’art. 18 commi 2 e 3 stabilisce l’obbligo di fatturazione elettronica dal 1 luglio 2022 per 

  • i contribuenti forfettari
  • in regime di vantaggio (contribuenti minimi)
  • alle associazioni sportive dilettantistiche

che nell’anno precedente abbiano conseguitricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a euro 25.000.

Sono invece esonerati da tale obbligo le cosiddette micro PIVA per le quali la fatturazione elettronica scatta a partire dal 1° gennaio 2024. 

Inoltre, tenendo conto delle difficoltà operative e tecniche che i soggetti interessati potrebbero incontrare a fronte dei nuovi adempimenti, viene stabilito che:

  • nel primo trimestre di vigenza dell’obbligo 
  • ai soggetti ai quali il predetto obbligo di fatturazione elettronica è esteso a decorrere dal 1° luglio 2022,
  • non si applicano sanzioni se la fattura elettronica è emessa entro il mese successivoa quello di effettuazione dell’operazione.

Pertanto per tali soggetti sarà inoltre necessario:

  • ricevere le fatture passive tramite SDI
  • conservare elettronicamente tali fatture emesse e ricevute a norma di CAD
  • assolvimento dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture dovrà avvenire in elettronico con cadenza trimestrale.

I soggetti interessati riceveranno una comunicazione specifica via mail o telefono da parte del nostro Studio  per accordarsi sugli adempimenti necessari da attivare.

 

Sanzioni per mancata accettazione POS e nuovi controlli

Viene anticipata al 30/6/2022 la decorrenza delle sanzioni in caso di mancata accettazione di pagamenti con carte di debito/credito, dapprima prevista per il 1 gennaio 2023.

Viene inoltre previsto che i soggetti che gestiscono strumenti di pagamento elettronico trasmettano all’Agenzia delle Entrate il totale giornaliero del transato.

Laddove un soggetto che effettua attività di vendita di prodotti e/o prestazioni di servizi anche professionali, si rifiuti di accettare un pagamento attraverso carte di debito/credito, si renderà dovuta una sanzione fissa pari a 30 euro, cui si aggiunge il 4% del valore della transazione per la quale è stato rifiutato il pagamento elettronico.

 

Comunicazione lavoro autonomo occasionale

A decorrere dal 1° maggio 2022, per la comunicazione preventiva dell’avvio di prestazioni di lavoro autonomo occasionale dovrà essere utilizzata la sola via telematica, attraverso l’apposito servizio messa a disposizione dal Ministero del Lavoro.

Da tale data, non saranno, pertanto, ritenute valide (e saranno pertanto sanzionabili) le comunicazioni effettuate a mezzo e-mail direttamente alle sedi degli Ispettorati territoriali del lavoro.

Tali precisazioni sono arrivate dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro con la Nota del 28 marzo 2022, n. 573, con la quale vengono fornite indicazioni in merito alla nuova procedura telematica di invio delle comunicazioni obbligatoria dei rapporti di lavoro autonomo occasionale di cui all’art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008 come modificato dall’art. 13 del D.L. n. 146/2021.

L’obbligo in questione è previsto all’interno della disciplina in materia di sospensione dell’attività imprenditoriale di cui all’art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008, ragion per cui anche il nuovo obbligo comunicazionale interessa esclusivamente i committenti che operano in qualità di imprenditori.

Tuttavia, come precisato dallo stesso INL con la note n. 29 dell’ 11 gennaio 2022 e n. 109 del 27 gennaio 2022, tale adempimento riguarda anche gli Enti non profit, ma con delle precise distinzioni:

  • quelli che svolgono esclusivamente attività non commerciali (con solo codice fiscale): questi non devono inviare la comunicazione preventiva in relazione alle attività di lavoro autonomo (non sono considerati “imprenditori”);
  • quelli che svolgono anche attività commerciali, in via esclusiva, prevalente o anche solamente marginale rispetto a quelle istituzionali: in tali casi l’obbligo di comunicazione scatta solo “con riferimento ai lavoratori autonomi occasionali impiegati nell’attività imprenditoriale”.

 

Pnrr Cultura: Bando Architettura Rurale

Di seguito il link al bando in oggetto emesso da Regione Lombardia per che prevede un contributo a fondo perduto per la valorizzazione e il restauro del patrimonio architettonico e paesaggistico rurale.

https://www.bandi.regione.lombardia.it/procedimenti/new/bandi/bandi/cultura/istituti-luoghi-culturali/pnrr-architettura-rurale-RLL12022023904

 

Bando Voucher digitale base e avanzato

Di seguito il link ai bandi unioncamere lombardia per progetti digitalizzazione di processi, prodotti e servizi attraverso l’uso delle tecnologie digitali 4.0; progetti green driven oriented, vertical farming o agricoltura vertiale sfruttando la combinazione di tecniche quali l’acquaponica, l’idroponica o l’aeroponica.

https://www.unioncamerelombardia.it/?/menu-di-sinistra/Bandi—contributi-alle-imprese/Bandi-aperti/Bando-Voucher-digitale-I4-0-base

https://www.unioncamerelombardia.it/?/menu-di-sinistra/Bandi—contributi-alle-imprese/Bandi-aperti/Bando-Voucher-digitale-I4-0-avanzato

 

Fondo Impresa Donna

Ricordiamo l’apertura del bando in oggetto rivolta a imprese/lavoro autonomo per realtà a prevalente componente femminile.

https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/fondo-a-sostegno-impresa-femminile.

 

Il nostro Studio rimane a disposizione per chiarimenti e per approntare le pratiche che riguardano le novità sopra descritte.