Decreto “Rilancio”


Presentiamo una sintesi di alcune delle principali novità che verranno introdotte dal cosiddetto “Decreto Rilancio” approvato il 13 Maggio 2020 dal Consiglio dei Ministri.

Il Decreto potrebbe subire variazioni in fase di pubblicazione pertanto ad oggi queste risultano le norme cosi come previste nella bozza.

Versamento Irap art 27

Non è dovuto il versamento del saldo Irap 2019 e della prima rata dell’acconto 2020, dai contribuenti (imprese e lavoratori autonomi) che hanno maturato, nel periodo d’imposta precedente, ricavi non superiori a 250 milioni di euro.

L’applicazione della norma è esclusa per le banche gli altri enti e società finanziari nonché per le imprese di assicurazione, le Amministrazioni e gli enti pubblici.

Contributo a fondo perduto art 28 È riconosciuto un contributo a fondo perduto esentasse ai soggetti titolari di reddito d’impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita Iva, nonché agli enti non commerciali in relazione allo svolgimento di attività commerciali con ricavi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente, se l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 è inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.
L’importo del contributo è compreso tra il 20 e il 10% della riduzione di fatturato, a seconda dell’ammontare dei ricavi e dei compensi del periodo d’imposta precedente. Non possono usufruire del contributo:·         i soggetti la cui attività risulti cessata alla data del 31 marzo 2020;·         gli enti pubblici di cui all’art 74 del Tuir;·         gli intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all’art 162 bis del Tuir;·         i soggetti che hanno diritto alla percezione dell indennità previste dagli articoli 27, 38, 44 del DL 18/20 “Cura Italia” ovvero professionisti e lavoratori dello spettacolo che hanno richiesto i 600 euro all’inps o alle casse di previdenza privata.Le modalità tecniche di effettuazione dell’istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione saranno definiti con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.Lo Studio è disponibile a verificare la possibilità di accedere al contributo, ad elaborare ed inviare telematicamente la domanda.
Rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni art 29 Il Decreto Rilancio presenta una serie di misure finalizzate al rafforzamento patrimoniale di S.p.A., S.r.l, e società cooperative con ricavi superiori a 5 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro, che hanno subito una riduzione dei ricavi a causa dell’emergenza sanitaria in corso.
Le misure si concretizzano in una detrazione d’imposta in capo ai soci persone fisiche (o una deduzione per i soci soggetti Ires) e nell’istituzione di un “Fondo Patrimonio PMI”, finalizzato a sottoscrivere strumenti finanziari partecipativi emessi dalle società.
Credito d’imposta locazioni art 31 Prevista l’istituzione di un credito d’imposta del 60 per cento del canone mensile di locazione di immobili adibiti ad uso non abitativo, destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo.

Soggetti ammessi
Possono usufruirne i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente. Condizione necessaria per fruire del credito d’imposta commisurato all’importo versato nel periodo d’imposta 2020, con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio, è che i soggetti locatari, se esercenti un’attività economica, abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50 per cento nel mese di riferimento rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente

Affitto di azienda

In caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale di attività di lavoro autonomo, il credito d’imposta spetta nella misura del 30 per cento dei relativi canoni.

Strutture alberghiere
Il credito d’imposta spetta alle strutture alberghiere a prescindere dal volume di affari registrato nel periodo d’imposta precedente.

Enti no profit

Il credito d’imposta spetta anche agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione al canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività istituzionale.

Utilizzo del credito d’imposta


Esclusivamente in compensazione successivamente all’avvenuto pagamento dei canoni. Il credito può inoltre essere ceduto al locatore o al concedente o ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari. Seguirà un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.

Reddito di emergenza (REM) art 87 È riconosciuto un reddito straordinario ai nuclei familiari in condizioni di necessità economica, che presentano cumulativamente al momento della domanda:

·         residenza in Italia;

·         un valore del reddito familiare nel mese di aprile inferiore all’ammontare del beneficio;

·         valore del patrimonio mobiliare familiare con riferimento al 2019 inferiore a 10mila euro, tale limite è aumentato di 5mila euro per ogni componente successivo al primo e fino a un massimo di 20mila euro. Il massimale è incrementato di 5mila euro in caso di presenza di un componente di disabilità grave o di non autosufficienza;

·          un valore Isee inferiore a 15.000 euro,

Verrà erogato in due quote ciascuna pari a 400 euro (da moltiplicarsi per il corrispondente parametro della scala di equivalenza) fino ad un massimo di 800 euro.

La domanda dovrà essere presentata entro il 30 giugno 2020 con apposito modello predisposto dall’Inps secondo le modalità stabilite dal medesimo ente.

Il REM è incompatibile per i nuclei familiare in cui un componente percepisca o abbia percepito una indennità di cui agli artt. 27,28,29,30,38 o 44 del DL 18/2020 (600 euro inps o cassa) o sia titolare di pensione o di un rapporto di lavoro di pendente ovvero percettore reddito di cittadinanza.

Indennità di 600 euro art 89 Ai soggetti già beneficiari ai sensi degli articoli 27,28,29 del DL 18/2020 per il mese di marzo, dell’indennità di 600 euro, la medesima indennità pari a 600 euro è erogata anche per il mese di aprile 2020.

Il governo si riserva di integrarli con un ristoro fino a 1000 euro per il mese di maggio.

Professionisti – indennità 1.000 euro art 89 Il decreto riconosce per il mese di maggio 2020 una indennità di 1.000 euro a favore dei liberi professionisti:

·         titolari di partita Iva attiva alla data di entrata in vigore del provvedimento;

·         iscritti alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335;

·         non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;

·         che abbiano subito una comprovata riduzione di almeno il 33 per cento del reddito del secondo bimestre 2020, rispetto al reddito del secondo bimestre 2019.

Principio di cassa
A tal fine rileva, secondo il principio di cassa, la differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese effettivamente sostenute nel periodo interessato e nell’esercizio dell’attività, comprese le eventuali quote di ammortamento.

Procedura

·         Professionista: presenta all’Inps la domanda, nella quale autocertifica il possesso dei requisiti richiesti.

·         Inps: comunica all’Agenzia delle Entrate i dati identificativi dei soggetti che hanno presentato l’autocertificazione.

·         Agenzia delle Entrate: comunica all’Inps l’esito dei riscontri effettuati sulla verifica dei requisiti sul reddito.

CO.CO.CO Indennità 1.000 euro art 89 Ai lavoratori titolari di rapporti di co.co.co., iscritti alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano cessato il rapporto di lavoro alla data di entrata in vigore del decreto in esame, è riconosciuta un’indennità per il mese di maggio 2020 di 1.000 euro.
Lavoratori autonomi senza partita iva indennità art 89 Il decreto prevede un’indennità mensile di 600 euro per i mesi di aprile e maggio, a favore dei lavoratori dipendenti e autonomi che per effetto dell’emergenza hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro.
Per quanto riguarda in particolare i lavoratori autonomi, la misura interessa i soggetti privi di partita Iva, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 febbraio 2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali di cui all’art. 2222 c.c. e che non abbiano un contratto in essere alla data del 23 febbraio 2020. Gli stessi, per tali contratti, devono essere già iscritti alla data del 23 febbraio 2020 alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensileIncaricati alle vendite a domicilio

Rientrano nell’ambito applicativo della norma anche gli incaricati alle vendite a domicilio di cui all’art. 19 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore a 5mila euro, titolari di partita Iva attiva, iscritti alla gestione separata alla data del 23 febbraio 2020 e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

Condizioni
I soggetti beneficiari della predetta indennità non devono essere, alla data di presentazione della domanda, in alcuna delle seguenti condizioni:

·         titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente di cui agli artt. 13 e 18 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81;

·         titolari di pensione.

Bonus professionisti cumulo con assegno di invalidità art 78

Si prevede che le indennità di cui agli artt. 27 , 28 , 29 , 30 , 38 e 44 del D.L. n. 18/2020 siano cumulabili con l’assegno ordinario di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222.

Tra le indennità previste dalla norma rientra quindi anche il bonus di 600 euro riconosciuto ai professionisti e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (art. 27 ), nonché ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago (art. 28 ).

Professionisti – casse di previdenza private – indennità art 81 Ai fini del riconoscimento anche per i mesi di aprile e maggio 2020 dell’indennità di 600 euro, di cui all’art. 44, comma 2 del D.L. n. 18/2020, riconosciuta per il mese di marzo 2020 per il sostegno del reddito dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103, i soggetti titolari della prestazione, alla data di presentazione della domanda, non devono essere:

·         titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;

·         titolari di pensione.

Contestualmente è stato abrogato l’art. 34 del D.L. n. 23/2020.

Lavoratori sportivi art 105

Soggetti interessati

È riconosciuta un’indennità di 600 euro in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il Coni, il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal Coni e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all’art. 67, comma 1, lettera m), del Tuir, già attivi alla data del 23 febbraio 2020.

Soggetti esclusi
Non possono usufruirne i percettori di altro reddito da lavoro e del reddito di cittadinanza.

Indennità: trattamento fiscale
Non concorre alla formazione del reddito.

Periodo di spettanza del bonus
Mesi di aprile e maggio 2020.

Soggetto erogatore
Sport e Salute S.p.A.

Domanda
Dovrà essere presentata alla società Sport e Salute s.p.a., accompagnata da un’autocertificazione della preesistenza del rapporto di collaborazione e della mancata percezione di altro reddito da lavoro e del reddito di cittadinanza.

Beneficiari per il mese di marzo dell’indennità ex art. 96, D.L. 18/2020 (“Cura Italia”)
L’indennità prevista dal presente decreto è erogata, senza necessità di ulteriore domanda, anche per i mesi di aprile e maggio 2020.

Attuazione della misura
E’ affidata ad un apposito decreto ministeriale.

Dipendenti iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti con retribuzione annua lorda non superiore a 50.000 euro

Possono accedere al trattamento di integrazione salariale di cui all’art. 22 del D.L. 18/2020, per un periodo massimo di 9 settimane.

Indennità a favore dei lavoratori domestici Ai lavoratori domestici non conviventi con il datore di lavoro, che abbiano in essere, alla data del 23.02.2020, uno o più contratti di lavoro per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali è riconosciuta, per i mesi di aprile e maggio 2020, un’indennità mensile pari a 500 euro, per ciascun mese.
Incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico art 128

Ecobonus

È previsto l’incremento al 110% della detrazione spettante a fronte di specifici interventi in ambito di efficienza energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti fotovoltaici e installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, con riferimento alle spese sostenute dal 1°luglio 2020 al 31 dicembre 2021. La detrazione può essere fruita in 5 rate di pari importo.

La medesima aliquota di detrazione spetta anche con riferimento agli interventi indicati nel citato art. 14 del D.L. n. 63/2013, nel caso in cui gli stessi siano effettuati congiuntamente a quelli precedentemente indicati.

Ai fini dell’accesso alla detrazione, gli interventi devono rispettare i requisiti minimi previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell’art. 14 del D.L. 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e devono assicurare il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio, ovvero se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica (A.P.E), di cui all’art. 6 del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192, prima e dopo l’intervento, rilasciato da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.

Sismabonus

È prevista una detrazione pari al 110 per cento delle spese relative a specifici interventi antisismici sugli edifici, sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021. È necessario stipulare contestualmente una polizza assicurativa a copertura del rischio di eventi calamitosi.

Impianti fotovoltaici

La detrazione nella misura del 110 per cento è estesa agli interventi di installazione di specifici impianti fotovoltaici e accumulatori ad essi integrati, effettuati dal 1°luglio 2020 al 31 dicembre 2021. La maggiorazione dell’aliquota di detrazione compete solo nel caso in cui i predetti interventi siano effettuati congiuntamente ad uno degli interventi precedentemente indicati. La fruizione della detrazione è subordinata alla cessione in favore del GSE dell’energia non autoconsumata in sito e non è cumulabile con altri incentivi pubblici o altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale.

Installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici

È riconosciuta la detrazione del 110 per cento anche per le spese sostenute, congiuntamente con uno degli interventi precedentemente indicati, per l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.

Soggetti beneficiari

Le agevolazioni sopra indicate si applicano:

·         alle persone fisiche – non nell’esercizio di imprese, arti o professioni – sulle singole unità immobiliari adibite ad abitazione principale;

·         ai condomini;

·         agli Istituti autonomi case popolari (IACP);

·         alle cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.

La detrazione con aliquota del 110 per cento, relativamente ad interventi di eco-bonus, non spetta se le spese si riferiscono a interventi su edifici unifamiliari non adibiti ad abitazione principale.

Credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro art 128

Ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico (ricompresi nell’elenco allegato al medesimo decreto (es. bar, ristoranti, alberghi) ed enti del terzo settore è riconosciuto un credito d’imposta pari al 60% delle spese sostenute nel 2020, (ad esempio quelli edilizi necessari per il rifacimento spogliatori, mense, realizzazione spazi medici, ingressi e spazi comuni, arredi di sicurezza, investimenti di carattere innovativo ecc) per un massimo di 80.000 euro, in relazione agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus Covid-19.

Seguirà un decreto ministeriale contenente la disciplina relativa all’incentivo in esame.

Poiché in questa fase non possono essere identificati tutti i soggetti e tutte le categorie di investimenti necessari alla riapertura, la norma prevede che con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con quello dell’economia e delle finanze, possano essere identificati ulteriori soggetti aventi diritto e investimenti ammissibili all’agevolazione sempre rispettando il limite di spesa previsto.

Proroga dei termini di versamento art 131 I versamenti “sospesi” che soddisfano i requisiti  ai sensi delle specifiche disposizioni del Decreto Liquidità e del Decreto Cura Italia (ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, iva, contributi previdenziali e assistenziali, premi per assicurazione obbligatoria) potranno essere effettuati entro il 16 settembre 2020 (in luogo del 31 maggio o 30 giugno 2020) in unica soluzione o 4 rate.
Trasmissione telematica dei corrispettivi art 151 Viene prorogato fino al 1° gennaio 2021 il periodo di non applicazione delle sanzioni in caso di trasmissione telematica dei corrispettivi entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. Inoltre viene disposta e rinviata l’inapplicabilità delle sanzioni fino al 1 gennaio 2021 nei confronti degli operatori che non sono in grado di dotarsi entro il 1 luglio 2020 di un registratore telematico o di utilizzare la procedura web dell’Agenzia Entrate.
Lotteria degli scontrini art 152 È differita al 1° gennaio 2021 la decorrenza della c.d. “lotteria degli scontrini”.
Pagamento avvisi bonari ART 155 È prevista una rimessione nei termini per i pagamenti in scadenza tra l’8 marzo 2020 e il giorno antecedente l’entrata in vigore del decreto, anche per le rateazioni in corso, delle somme chieste mediante le comunicazioni degli esiti del controllo di cui agli articoli 36-bis e 36-ter D.P.R. 600/1973, 54-bis D.P.R.  633/1972, nonché mediante le comunicazioni degli esiti della liquidazione relativamente ai redditi soggetti a tassazione separata.
La norma prevede altresì la sospensione dei medesimi pagamenti in scadenza nel periodo compreso tra l’entrata in vigore del decreto e il 31 maggio 2020. I versamenti possono essere effettuati entro il 16 settembre 2020.
Proroga termini versamento adesioni e mediazioni Viene disposta la proroga al 16 settembre del versamento della prima o unica rata relativa alle adesioni sottoscritte, dei versamenti relativi alle mediazioni, alle conciliazioni, al recupero dei crediti di imposta e a determinati avvisi di liquidazione.
Notifica avvisi di accertamento: proroga dei termini art 168 Gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, per i quali i termini di decadenza scadono tra il 9 marzo e il 31 dicembre 2020, sono emessi entro il 31 dicembre 2020 e sono notificati nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021.
Detrazioni fiscali trasformazione in crediti d’imposta – sconto in fattura art 128 ter Per le spese sostenute negli anni 2020 e 2021 per determinate tipologie di interventi edilizi, è possibile alternativamente (in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione):

·ottenere uno sconto sul corrispettivo dovuto al fornitore, il quale a sua volta recupererà l’importo sotto forma di credito d’imposta;

·trasformare il relativo importo in credito d’imposta, con la facoltà di cederlo ad altri soggetti (comprese le banche).

Tale possibilità è riconosciuta per le seguenti tipologie di interventi:

1.recupero del patrimonio edilizio, ex art. 16-bis), comma 1, lettere a) e b), del Tuir;

2.efficienza energetica, ex art. 14 del D.L. 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modifiche dalla Legge 3 agosto 2013, n. 90;

3.adozione di misure antisismiche, ex art. 16, commi 1-bis e 1-ter , del D.L. n. 63/2013;

4.recupero o restauro della facciata di edifici esistenti, compresa la sola pulitura e tinteggiatura esterna;

5.installazione di impianti solari fotovoltaici;

6.installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici.

Crediti d’imposta anti Covid 19 cessione art 129 Fino al 31 dicembre 2021 i soggetti aventi diritto ai crediti d’imposta introdotti per fronteggiare l’emergenza da Covid-19, potranno optare – in luogo dell’utilizzo diretto – per la loro cessione, anche parziale, ad altri soggetti (compresi gli istituti di credito e gli intermediari finanziari).

L’attuazione della misura è demandata all’emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.

Sanificazione ambiente di lavoro Terzo settore art 130 ter Il credito d’imposta riconosciuto dall’art. 64 del decreto “Cura Italia” (D.L. n. 18/2020) per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro, viene esteso agli enti del Terzo Settore: a tal fine rileva l’elenco degli enti no profit contenuto nell’art. 4, comma 1 , del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117).
Sanificazione ambiente di lavoro art 130 quater

Riconosciuto un credito d’imposta del 60 per cento (fino all’importo massimo di 60mila euro) sulle spese – sostenute entro il 31 dicembre 2020 – di:

·sanificazione degli ambienti di lavoro e degli strumenti utilizzati nell’ambito dell’attività lavorativa;

·acquisto di dispositivi atti a proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici e a garantire, in linea generale, la salute dei lavoratori e degli utenti (ad esempio, mascherine, guanti, visiere di protezione e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, detergenti mani e disinfettanti, termometri, termoscanner, tappeti o vaschette decontaminanti e igienizzanti, barriere e pannelli protettivi.

Possono usufruirne gli esercenti attività d’impresa, arte o professione, nonché gli enti del Terzo Settore.

Riscossione termini “Rottamazione ter – Saldo e stralcio” art 165

Attraverso alcune modifiche all’art. 68 del decreto “Cura Italia” (D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modifiche dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27), si dispone:

·il differimento dal 31 maggio al 31 agosto 2020 del termine finale della sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all’agente della riscossione;

·che, per i piani di dilazione in essere alla data dell’8 marzo 2020 e ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste presentate fino al 31 agosto 2020, il debitore decada dalle rateazioni accordate in caso di mancato pagamento di 10 rate (e non più 5);

·che il versamento di tutte le rate della “rottamazione-ter” e c.d. “saldo e stralcio” in scadenza nel 2020 possa essere effettuato entro il 10 dicembre 2020 (a tale termine non si applica peraltro la “tolleranza” di 5 giorni di cui all’art. 3, comma 14-bis , del D.L. 119/2018);

·l’eliminazione della preclusione alla possibilità di chiedere la dilazione del pagamento dei debiti inseriti nelle dichiarazioni di adesione alle definizioni agevolate per i quali il richiedente non abbia poi provveduto al pagamento di quanto dovuto.

Tax credit vacanze art 183

Per il periodo d’imposta 2020 è riconosciuto un credito a favore dei nuclei familiari con Isee in corso di validità non superiore a 40mila euro, da utilizzare per il pagamento dei servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico-ricettive. In particolare:

·il credito è utilizzabile, dal 1° luglio al 31 dicembre 2020, da un solo componente per nucleo familiare nella misura di 500 euro per ogni nucleo familiare; la misura del credito è di 300 euro per i nuclei familiari composti da due persone e di 150 euro per quelli composti da una sola persona;

·Il credito è fruibile nella misura del 80 per cento in forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dai fornitori presso i quali la spesa è stata sostenuta, e per il 20 per cento in forma di detrazione fiscale in sede di dichiarazione dei redditi da parte dell’avente diritto;

·lo sconto è rimborsato al fornitore dei servizi sotto forma di credito d’imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, con facoltà di cessione ai propri fornitori di beni e servizi ovvero ad altri soggetti privati, nonché a istituti di credito o intermediari finanziari.

Attuazione della misura
Seguirà un provvedimento direttoriale dell’Agenzia delle Entrate, con il quale saranno emanate le disposizioni attuative dell’agevolazione in commento.

Modello 730 ampliamento platea dei contribuenti  ART 169 BIS

Con riferimento al periodo d’imposta 2019, viene ampliata la platea dei contribuenti che possono presentare il modello 730 dipendenti senza sostituto d’imposta – e la relativa scheda ai fini della destinazione del 5 e 8 per mille – ai sensi dell’ del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, anche in presenza di un sostituto d’imposta tenuto a effettuare il conguaglio. Ciò al fine di superare le difficoltà che potrebbero verificarsi  nell’effettuazione delle operazioni di conguaglio da assistenza fiscale per l’insufficienza dell’ammontare complessivo delle ritenute operate dal sostituto d’imposta.

Se dal 730 presentato emerge un debito, il pagamento è effettuato direttamente dal contribuente o dal soggetto che presta l’assistenza fiscale tramite il modello F24. Se invece emerge un credito, il rimborso è eseguito dall’Amministrazione finanziaria, sulla base del risultato finale della dichiarazione, successivamente al termine di scadenza previsto per la presentazione del modello 730 (30 settembre 2020).