Newsletter 2 – 2021


Pubblichiamo la seconda Newsletter 2021 che riporta alcune novità recentemente introdotte dedicate ad imprese e professionisti.

Esonero contributivo per professionisti e autonomi

È previsto un esonero contributivo per l’anno 2021, esclusi i premi dovuti all’Inail, per i lavoratori autonomi e i professionisti, ordinistici e non, più colpiti dalla pandemia Covid-19.

I beneficiari devono essere lavoratori autonomi e professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell’Inps o alle Casse private, che abbiano percepito nel periodo d’imposta 2019 un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro e abbiano subìto un calo del fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 non inferiore al 33% rispetto a quelli dell’anno 2019.

I criteri e le modalità per la concessione dell’esonero saranno definiti con uno o più decreti attuativi.

Bonus chef

È riconosciuto ai cuochi professionisti presso alberghi e ristoranti, sia dipendenti sia lavoratori autonomi in possesso di partita IVA, anche nei casi in cui non siano in possesso del codice ATECO 5.2.2.1.0, un credito d’imposta fino al 40 per cento del costo per le spese per l’acquisto di beni strumentali durevoli ovvero per la partecipazione a corsi di aggiornamento professionale.

Indennità straordinaria di continuità aziendale

Viene istituita in via sperimentale per il triennio 2021-2023 l’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO), erogata dall’Inps previa domanda, in favore degli iscritti alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo di all’art. 53, comma 1, Tuir e che devono presentare i seguenti requisiti:

  1. non essere titolari di trattamento pensionistico diretto e non essere assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie;
  2. non essere beneficiari di reddito di cittadinanza di cui al L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;
  3. avere prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell’anno precedente alla presentazione della domanda, inferiore al 50% della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei tre anni precedenti all’anno precedente alla presentazione della domanda;
  4. aver dichiarato, nell’anno precedente alla presentazione della domanda, un reddito non superiore a 8.145 euro, annualmente rivalutato dall’Istat;
  5. essere in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria; 
  6. essere titolari di partita IVA attiva da almeno quattro anni, alla data di presentazione della domanda, per l’attività che ha dato titolo all’iscrizione alla gestione previdenziale in corso.

I requisiti di cui alle lettere a) e b), devono essere mantenuti anche durante la percezione dell’indennità.

Presentazione della domanda

La domanda è presentata all’Inps in via telematica entro il 31 ottobre di ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. 

Indennità

L’indennità, pari al 25%, su base semestrale, dell’ultimo reddito certificato dall’Agenzia delle Entrate, spetta a decorrere dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda ed è erogata per sei mensilità e non comporta accredito di contribuzione figurativa. Tale importo non può in ogni caso superare il limite di 800 euro mensili e non può essere inferiore a 250 euro mensili.

La prestazione può essere richiesta una sola volta nel triennio. La cessazione della partita IVA nel corso dell’erogazione dell’indennità comporta l’immediata cessazione della stessa, con recupero delle mensilità eventualmente erogate dopo la data in cui è cessata l’attività.

Credito d’imposta per beni strumentali nuovi 2021

La Manovra 2021 prevede l’estensione fino al 31 dicembre 2022 del credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi, modificandone anche la disciplina. In particolare:

  • possono usufruirne tutte le imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate in Italia, dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2022, oppure entro il 30 giugno 2023, se entro il 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione;
  • l’agevolazione non spetta alle imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale prevista dal R.D. 16 marzo 1942, n. 267, dal D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, o da altre leggi speciali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
  • sono inoltre escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’art. 9, comma 2, del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231;
  • alla misura è possibile accedere sempreché siano state rispettate le norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e in materia di contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori;
  • sono agevolati anche gli investimenti in nuovi beni strumentali immateriali diversi da quelli elencati nell’Allegato B annesso alla Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di Stabilità 2017). Pertanto sono ammessi gli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa, ad eccezione dei veicoli ex art. 164, comma 1, del Tuir, dei beni con un coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%, dei fabbricati e delle costruzioni, dei beni di cui all’Allegato 3 annesso alla Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di Stabilità 2016), nonché dei beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti;
  • per i beni strumentali materiali e immateriali non inclusi negli Allegati A e B annessi alla Legge n. 232/2016, effettuati dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2021, il credito d’imposta spetta nelle seguenti misure:

PERCENTUALE

INVESTIMENTO

10%

Beni materiali: fino a 2 milioni di euro
Beni immateriali: fino a 1 milione di euro

15%

Beni strumentali materiali ed immateriali, destinati all’organizzazione di forme di lavoro agile

6%

Beni strumentali materiali ed immateriali non inclusi negli allegati A e B annessi alla Legge 232/2016, effettuati dal 1° gennaio 2022

Ai sensi del comma 1061, il credito d’imposta di cui ai commi 4 e 5 (beni materiali e immateriali diversi da quelli ricompresi nella Tabella A e B) si applica alle stesse condizioni e negli stessi limiti anche agli investimenti effettuati dagli esercenti arti e professioni.

Per l’acquisto di beni materiali e immateriali ricompresi negli Allegati A e B (vedasi l’elenco in calce all’articolo) annesso alla Legge 232/2016, cosidetti “Industria 4.0” vi sono percentuali e procedure specifiche da seguire vi preghiamo di contattarci in Studio per una valutazione puntuale.

Precisiamo che con le Risposte n. 544/E e n. 542/E, entrambe del 12 novembre 2020, l’Agenzia delle Entrate ha confermato l’applicabilità del credito d’imposta del 40% per l’acquisto di beni strumentali nuovi (cd. “Industria 4.0”), ricorrendone i presupposti, anche per autobetoniere e betonpompe, nonché per autocarri, semirimorchi e mezzi e d’opera per la pulizia delle strade.

Per investimenti effettuati tramite contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per acquisto dei beni.

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione in 3 quote annuali di pari importo, a decorrere dall’anno di entrata in funzione dei beni per gli investimenti, ovvero dall’anno di avvenuta interconnessione dei beni.

Per gli investimenti in beni strumentali effettuati a decorrere dal 16.11.2020 e fino al 31.12.2021 il credito d’imposta spetta ai soggetti con un volume di ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro è utilizzabile in compensazione in un’unica quota annuale.

Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito, nonché alla base imponibile Irap.

Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile Irap, non porti al superamento del costo sostenuto.

Obblighi di conservazione documentale

Il comma 1062 pone gli obblighi di conservazione documentale a carico dei beneficiari dell’agevolazione in parola, ai fini dei successivi controlli.

In particolare, i soggetti che si avvalgono del credito d’imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili.

A tal fine, le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni di riferimento.

Erogazione in unica soluzione del contributo statale nuova Sabatini – ter

Il contributo statale in conto impianti rapportato agli interessi calcolati sui finanziamenti agevolati concessi alle micro, piccole e medie imprese per investimenti in nuovi macchinari, impianti e attrezzature è erogato in un’unica soluzione, anziché in più quote per finanziamenti di importo superiore a 200.000 euro. L’erogazione in unica soluzione è già contemplata per il finanziamento di importo non superiore a 200.000 euro.

Credito imposta adeguamento ambienti di lavoro

È stato anticipato al 30 giugno 2021 il termine per l’utilizzo in compensazione (ovvero per la cessione a terzi) del credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro.

Rivalutazione terreni e partecipazioni

Reintrodotta la rivalutazione di terreni e partecipazioni posseduti al 1° gennaio 2021, da effettuarsi entro il 30 giugno 2021 con il pagamento di un’imposta sostitutiva dell’11%.

Rivalutazione dei beni immateriali privi di tutela giuridica

È prevista una disciplina agevolata della rivalutazione dei beni d’impresa anche in riferimento all’avviamento e alle altre attività immateriali risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019. Il maggior valore attribuito ai beni può essere riconosciuto, ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP, versando un’imposta sostitutiva del 3%; il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato, in tutto o in parte, applicando un’imposta sostitutiva del 10%.

Tax credit affitti

È esteso al 30 aprile 2021 il credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo, destinati alle imprese turistico-ricettive, incluse agenzie di viaggio e tour operator.

Crediti d’imposta pubblicità

È stato prorogato per gli anni 2021 e 2022, il credito d’imposta per:

  • gli investimenti pubblicitari sui giornali quotidiani e periodici, anche online;
  • per le edicole in favore dei rivenditori al dettaglio di quotidiani, riviste e periodici;
  • per le testate edite in formato digitale in relazione alle spese sostenute per l’acquisizione dei servizi di server, hosting e banda larga.

La percentuale dell’investimento è stabilita nella misura unica del 50%.

Riduzione del capitale sociale

Sono previste deroghe al codice civile in merito alle perdite emerse nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2020 per cui non si applicano gli artt. 2446, commi 2 e 3, 2447, 2482-bis, commi 4, 5 e 6, e 2482-ter del codice civile e non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli artt. 2484, comma 1, n. 4), e 2545-duodecies c.c. (nuovo art. 6 del D.L. 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modifiche dalla Legge 5 giugno 2020, n. 40). Il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di 1/3 (artt. 2446, comma 2, e 2482-bis, comma 4, c.c.), è posticipato al quinto esercizio successivo; l’assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate.

Rafforzamento patrimoniale imprese di medie dimensioni

Il credito d’imposta riconosciuto alle società di medie dimensioni, con riferimento al rafforzamento patrimoniale previsto dall’art. 26, c. 8 D.L. 34/2020, è prorogato sugli aumenti di capitale a pagamento e integralmente versati entro il 30.06.2021.

La percentuale di agevolazione è riconosciuta nel limite aumentato dal 30% al 50% dell’aumento di capitale deliberato ed eseguiti nel 1° semestre del 2021.

La distribuzione di qualsiasi tipo di riserve prima del 1.01.2024, ovvero del 1.01.2025 nel caso in cui l’aumento di capitale sia deliberato ed eseguito nel primo semestre dell’esercizio 2021, da parte della società ne comporta la decadenza dal beneficio e l’obbligo di restituire l’importo, unitamente agli interessi legali.

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24, a partire dal 10° giorno successivo a quello di effettuazione dell’investimento, successivamente all’approvazione del bilancio per l’esercizio 2020 ed entro la data del 30.11.2021.

Credito d’imposta in R&S e credito d’imposta formazione 4.0

Sono prorogate fino al 2022 la disciplina relativa al credito d’imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e altre attività innovative di cui all’art. 1 L. 160/2019 e la disciplina del credito d’imposta formazione 4.0.

Per le attività di ricerca e sviluppo, il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 20% della relativa base di calcolo, nel limite massimo di 4 milioni di euro,

Per le attività di innovazione tecnologica, il credito d’imposta è riconosciuto, separatamente, in misura pari al 10% della relativa base di calcolo, nel limite massimo di 2 milioni di euro.

Per le attività di design e ideazione estetica, il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 10% della relativa base di calcolo, nel limite massimo di 2 milioni di euro.

Per le attività di innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 15% della relativa base di calcolo, nel limite massimo di 12 milioni di euro.